Oggi parliamo della pubblicità del fondo patrimoniale.
Un fondo patrimoniale, nel diritto civile italiano, è un complesso di beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, costituito ai fini di soddisfare i bisogni della famiglia.
Il tema dell’annotazione del contratto di costituzione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio ai fini dell’opponibilità ai terzi è sempre stato oggetto di discussione, ma ultimamente abbiamo assistito alla nascita di moltissime vertenze in proprio, soprattutto alla luce della sempre più frequente regolazione dei rapporti patrimoniale tra coniugi, a volte allo scopo di sottrarre ai creditori i beni con la scusa di destinarli al soddisfacimento di esigenze familiari, oggetto poi di azione revocatoria da parte dei creditori.
Il problema che si pone è quello del rapporto esistente, in relazione alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, tra la trascrizione nei registri immobiliari e l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
A tale problema hanno risposto anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza sez. III Civ. 13 ottobre 2009, n. 21685, confermando che il fondo patrimoniale è una delle convenzioni matrimoniali, sulla scia di una giurisprudenza consolidata, ribadendo che la costituzione del fondo è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., il quale prevede che le convenzioni matrimoniali debbano essere stipulate per atto pubblico a pena di nullità, e che non possano essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risulta annotata la data del contratto. La trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità – notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Tale principio è stato ribadito nella sentenza Cass. Sez. III Civ. 12 dicembre 2013 n. 27854.
Inoltre la corte di Cassazione ha affermato che il notaio, che dopo aver proceduto alla costituzione del fondo ne ometta di curare l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, risponde nei confronti dei proprietari dei beni conferiti nel fondo del danno da essi patito in conseguenza dell’inopponibilità del vincolo di destinazione ai creditori , a nulla rilevando che sia stata comunque eseguita la trascrizione dell’atto, giacché quest’ultima non rende la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi quando sia mancata la suddetta annotazione, nemmeno nel caso in cui i terzi stessi ne avessero conoscenza (Cass. Sez. III Civ. , 27 novembre 2012 n. 20995).
Dunque secondo i principi affermati dalla Corte Suprema nei casi in cui l’atto di costituzione del fondo patrimoniale fosse annotato a margine dell’atto di matrimonio solo in data successiva al sorgere di un credito, viene accolta la domanda di revocatoria da parte dei creditori. In tal senso Cass. III sez Civ. n. 5889 24 marzo 2016.



