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Assegno divorzile dopo il divorzio

Assegno divorzile dopo il divorzio: è possibile richiederlo dopo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza del 2021

In materia di assegno di divorzio la Corte di Cassazione con sentenza Cass. civ., 24 febbraio 2021 n. 5055 ha statuito che l’assegno divorzile, se non è stato richiesto in sede di divorzio, può essere domandato successivamente, con il procedimento previsto dall’articolo 9 della legge 898/1970.

Assegno divorzile dopo il divorzio: con quali criteri può essere assegnato?

Il giudice del merito, per decidere se attribuirlo e per quantificarlo, deve utilizzare i principi indicati dalla sentenza 18287/2018 delle Sezioni unite della Cassazione, ma applicando anche dei correttivi specifici. In particolare, va utilizzato il criterio assistenziale, compensativo e perequativo, con eventuale prevalenza di una delle tre componenti rispetto alle altre. La funzione assistenziale può diventare preponderante se il giudice di merito accerta che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di uno degli ex coniugi non può essere compensato da altri obbligati o da forme di sostegno pubblico e che l’ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio, ha ricevuto in passato apporti significativi da parte di quello che poi si è impoverito ed è divenuto bisognoso di un sostegno alimentare. Di conseguenza anche dopo anni il coniuge che subisce un sensibile peggioramento delle proprie condizioni economiche può chiede all’ex coniuge di versargli l’assegno ed il Giudice applicando i predetti criteri compensativi disporrà l’assegno in favore del coniuge debole.
È da ricordare inoltre che gli accordi o comunque quanto stabilito dal Giudice nella separazione giudiziale non influisce sull’assegno di divorzio. Il principio è stato confermato ultimamente dalla Corte di Cassazione nella sentenza Cass. civ., 17 febbraio 2021 n. 4215 in cui è stato stabilito che la determinazione dell’assegno divorzile è svincolata dalle statuizioni assunte in sede di separazione.

Assegno divorzile dopo il divorzio: si, ma solo se il peggioramento delle condizioni economiche di un coniuge è oggettivo

Ovviamente il coniuge debole non potrà approfittare della migliore condizione dell’ex coniuge se ha tenuto un comportamento colpevole nella determinazione della sua condizione economica peggiorativa, infatti la Corte di Cassazione con la sentenza Cass. civ., 4 febbraio 2021 n. 2653 ha statuito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e, in particolare, al riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia. Dunque si deve tener conto dell’assoluta condotta non colpevole nell’impossibilità di procurarsi il reddito e del fatto che si considererà il ruolo svolto dal coniuge in costanza di matrimonio nella determinazione e formazione del patrimonio familiare.

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