La responsabilità del proprietario di un animale

La responsabilità del proprietario di un animale

La responsabilità del proprietario di un animale: diverse tipologie di danno

Danno biologico: inteso quale lesione del bene “salute” costituzionalmente tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost., il quale si può tradurre nella lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona;

Danno estetico: risultante dalla compromissione dell’aspetto fisico (ad esempio cicatrici antiestetiche);

Danno psicologico-esistenziale: consistente nella modificazione peggiorativa della personalità dell’individuo, nello sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali;

Danno morale: concretatosi nella perturbatio dell’animo e nella sofferenza patita.

Il risarcimento può essere chiesto al soggetto che per colpa o negligenza nella custodia dell’animale che ha recato danno. Colpa o negligenza presunta che anche qui non ammette prova contraria; è consentito solo di provare l’intervento del fortuito, che spezza il vincolo di causalità tra la condotta dell’uomo e l’evento dannoso, il quale solo ad esso fortuito deve riportarsi. Il proprietario del­l’animale, o chi se ne serve (che può essere il proprietario medesimo o un terzo), non è liberato dalla responsabilità con la dimostrazione della massima diligenza adoperata nella custodia dell’animale, delle misure adot­tate per impedire ogni danno, se questo si sia verificato, né potrà invocare la forza di natura od il fatto del terzo.

La responsabilità del proprietario di un animale: prova per liberarsi della colpa e il concetto di custodia

La prova che deve fornire il custode al fine di liberarsi da colpa deve mirare ad escludere non la colpa dell’agente, ma il nesso tra la condotta che può apparire causativa dell’evento dannoso, questo, che deriva, invece, dal fortuito.

Il concetto della custodia, a differenza di quanto viene disposto nell’ art. 2054 del c.c. (circolazione dei Veicoli). Caso ancora diverso è quello in cui l’animale viene affidato a terzo perché se ne serva nell’interesse del proprietario. Non così se l’animale sia stato affidato per cure a veterinario che esercita così su di esso attività professionale.

La responsabilità del proprietario di un animale: corte di cassazione e normativa

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28652 del 30 novembre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di responsabilità dei proprietari di un animale per i danni cagionati da quest’ultimo. La responsabilità del proprietario dell’animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l’animale”, con la conseguenza che “il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito”.

La responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. viene valutata in termini oggettivi, nel senso che non si fonda su un comportamento omissivo o commissivo del proprietario, ma esclusivamente sulla relazione intercorrente tra il proprietario e l’animale (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2010, n. 5664).
Sul piano probatorio, trattandosi di una presunzione di responsabilità e non di una presunzione di colpa, il proprietario o chi si serve dell’animale dovrà fornire la prova positiva del “caso fortuito” al fine di andare esente da responsabilità. Per caso fortuito si intende ogni fatto del terzo, colpa concorrente o esclusiva del danneggiato ed ogni fattore esterno imprevedibile o inevitabile – estraneo alla sfera soggettiva del proprietario o dell’utilizzatore – che interrompe il nesso causale tra l’evento contestato e il danno subito. Al danneggiato spetta invece la prova del nesso causale tra l l’evento e le lesioni subite. Si tratta di un evento naturale, indipendente dalla volontà umana non prevedibile adottando la media diligenza.

L’art. 2052 c.c. radica la responsabilità del proprietario dell’animale sulla mera relazione di proprietà o di utilizzo dell’animale, nonché sul nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso. La responsabili del proprietario è  di natura oggettiva e prescinde dalla colpa solo dimostrando il caso fortuito che può essere costituito anche dal fatto del terzo o da fatto addebitabile esclusivamente allo stesso danneggiato. Dunque, in base alla disciplina di cui all’art. 2052 c.c. grava sull’attore l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, mentre la prova del fortuito è a carico del convenuto (Cass., 28 luglio 2014, n. 17091).

Il danneggiato deve provare: l’evento dannoso; il nesso di causalità tra evento dannoso ed animale; il nesso di causalità tra evento dannoso e danno risarcibile.

Ia Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “ in tema di danno cagionato da animali, il proprietario per sottrarsi alla responsabilità presunta ai sensi dell’art. 2052, è tenuto a fornire la prova del caso fortuito che può consistere anche nel fatto del terzo, ma solo dopo che sia stato dimostrato in modo inequivoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e il danno causato”.

Nel caso dell’attività equestre trovano applicazione l’ art. 2050 c.c. che disciplina la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose e l’art. 2052 c.c., che invece riguarda il danno cagionato da animali.
La Cassazione ha statuito che l’attività di maneggio non possa considerarsi pericolosa di per sé ma solo se si verificano determinate circostanze. infatti  l’attività equestre potrà considerarsi pericolosa solo quando esercitata da principianti il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi; nel caso di allievi più esperti, l’attività equestre è soggetta, invece, alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., con la conseguenza che spetta al proprietario od all’utilizzatore dell’animale che ha causato il danno di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito.(Cassazione civile, sez. III, 19/06/2008, n. 16637) o allievi giovanissimi e inesperti che non possiedono la capacità di controllo delle imprevedibili reazioni dell’animale (Cass. civ. n. 12307/98).
Pertanto l’attività di equitazione non costituisce attività pericolosa ex art. 2050 c.c. quando la pericolosità del cavallo è attenuata dalle misure di cautela ovvero l’uso del casco o idonea struttura del maneggio, dal cavaliere esperto, dall’istruttore che a terra impartisce i vari ordini.
Se l’attività viene, invece, considerata pericolosa il responsabile del maneggio potrà evitare la condanna soltanto provando di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno.
L’art. 2050 c.c. stabilisce una presunzione di responsabilità a carico di chi esercita l’attività pericolosa, superabile solo nel caso venga fornita da questi la prova di aver predisposto ogni misura idonea a prevenire l’evento dannoso, di modo che il comportamento del danneggiato o del terzo costituisca solo una causa concorrente al verificarsi dell’evento lesivo.
Quando l’attività di maneggio non costituisce attività pericolosa, la responsabilità dell’esercente verrà valutata secondo quanto disposto dall’art. 2052 c.c. La responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. viene valutata in termini oggettivi, nel senso che non si fonda su un comportamento omissivo o commissivo del proprietario, ma esclusivamente sulla relazione intercorrente tra chi fa uso del cavallo e il cavallo stesso. L’attività sportiva consistente nella partecipazione ad una lezione di equitazione da parte di allievi dotati di sufficiente esperienza rientra, ai fini della responsabilità civile, nella fattispecie di cui all’art. 2052 c.c., con applicazione della relativa presunzione; pertanto, il gestore dell’animale (utilizzatore o proprietario) che ha causato il danno dovrà fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato cagionato dal caso fortuito, poiché ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l’animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo ed il danno. (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2010, n. 5664).
Poiché in tali casi l’onere della prova non è molto agevole per il responsabile ex art. 2052 c.c., la Corte di Cassazione ha statuito che nel caso in cui l’evento dannoso sia prevedibile da parte di una cavallerizza esperta il danno non è ritenuto risarcibile.

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