Secondo la Suprema Corte di Cassazione (VI penale, sentenza n. 32782, 11.06.2019, dep. 22.07.2019), con riferimento al delitto di maltrattamenti ex articolo 572 Codice Penale, non è richiesta l’individuazione di condotte sistematiche, ma è sufficiente la sola abitualità della condotta vessatoria ai danni della persona offesa.
Pertanto, “non rileva la volontarietà della ripresa della vita in comune tra il ricorrente e la persona offesa – la volontarietà della convivenza è un connotato strutturale dell’aggregazione familiare”, posto che la persona offesa era totalmente dipendente sul piano economico dall’imputato, questione indicata dalla Corte d’Appello come indice della relazione violenta tra i due “nella quale non mancano manifestazioni amorose ed anche accudenti, comportamenti ambivalenti che, anzi, alimentano il senso di colpa della vittima e che costituiscono potente strumento di sottomissione, manifestazioni e sentimenti che la persona offesa, accanto alle violenze subite, non ha mancato di descrivere”.



