La servitù di passaggio: cos’è?
La servitù di passaggio è il diritto del titolare di un fondo di passare, a piedi o con i mezzi, su un fondo altrui per accedere al proprio; costituisce un peso a carico del fondo servente per l’utilità del fondo dominante.
Il diritto appartiene al proprietario del fondo dominante e si trasferisce automaticamente anche senza espressa menzione nell’atto di trasferimento.
La servitù non può essere trasferita separatamente dal fondo dominante né ceduta in godimento a terzi.
La servitù di passo carrabile è più gravosa per il fondo servente in quanto comprende il trasporto di persone e merci, ne deriva che della servitù di passo pedonale non può desumersi anche l’esistenza del passo carrabile e che dall’impossibilità di transito con veicoli non si può desumere l’impossibilità di uso in termini di passaggio pedonale.
La servitù di passaggio: si può recintare il fondo?
Il proprietario del fondo servente può chiudere il fondo con un cancello o recintato, ma deve consentire il passaggio al proprietario del fondo dominante, evitando di apporre ostacoli che rendano più gravoso il passaggio.
Il codice civile disciplina la servitù agli artt. da 1028 a 1079.
La servitù di passaggio: contratto, usucapione e testamento
Vi sono servitù costituite con contratto e con testamento, possono essere volontarie e coattive, possono inoltre nascere per usucapione e per destinazione del padre di famiglia.
La servitù costituita con contratto deve avere forma scritta a pena di nullità, quindi con atto pubblico o scrittura privata. Il contratto deve essere trascritto ai fini dell’opponibilità ai terzi.
La servitù coattiva può essere costituita con contratto, la servitù volontaria può essere costituita con contratto e con testamento.
Le servitù costituite da opere visibili possono nascere per usucapione e per destinazione del padre di famiglia. Si tratta di servitù la cui esistenza è inequivocabile dette apparenti.
Naturalmente per l’usucapione vi deve essere la prova del possesso continuato ,non violento e non clandestino oltre alla prova della convinzione/volontà di esercitare la servitù di passaggio, per una durata minima di venti anni o di dieci anni se in buona fede ed in forza di un titolo trascritto da parte di chi non ne era titolare. Poiché la servitù di passaggio è discontinua, il possesso consiste nella disponibilità del passaggio, anche se non sono compiuti in modo continuato e continuo atti di esercizio dello stesso
Si costituisce una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia nel caso in cui lo stesso proprietario possiede due fondi ed il passaggio su uno avviene passando dall’altro ed i due fondi vengono divisi, senza che vengano compiute opere per consentire un diverso passaggio.
Nei casi in cui la legge preveda la servitù, la si costituisce con contratto o con sentenza, di talché della servitù coattiva la sentenza stabilisce anche le modalità d’esercizio e fissa l’indennità da versare al proprietario del fondo dominante.



