Responsabilità a livello sovranazionale

Responsabilità a livello sovranazionale

 


VEDIAMO COSA DICE LA NORMATIVA ITALIANA E QUELLA INTERNAZIONALE

In questo articolo parliamo della responsabilità a livello sovranazionale. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno e il diritto internazionale.


La responsabilità a livello sovranazionale nell’ordinamento nazionale e sovranazionale.

Secondo il principio di legalità di cui all’articolo 25, 2° comma della Costituzione italiana, è necessaria la presenza di una prescrizione legislativa sufficientemente precisa e tassativa per cui “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto compiuto”. L’ordinamento sovranazionale ed europeo, CEDU (art. 7) corte europea dei diritti umani e  Carta di Nizza (art. 49) prevedono un principio di legalità secondo il quale “nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno e il diritto internazionale”.

Il diritto come affermano esplicitamente la Corte di Strasburgo e la Corte di Giustizia è quello che ha origine dalla legge, dalle pronunce giurisprudenziali delle  Corti e dalle norme sovranazionali. Anche la CEDU e la Carta di Nizza si sono orientate ad un principio di legalità fondato sulla prevedibilità ed accessibilità  della norma,  nel nostro sistema costituzionale il principio fondamentale è  quello della riserva di legge, quale previsione legislativa di quella norma, oltre al  principio di determinatezza che attiene al contenuto della norma, quali espressioni del principio di legalità in materia penale.

I due principi conducono a risultati in ambito sovranazionale ai quali approdano  il principio della prevedibilità ed accessibilità. Dunque la norma incriminatrice dovrebbe risultare sufficientemente definita  e conoscibile  a livello legislativo, senza che le sue eventuali lacune debbano essere colmate dalla giurisprudenza, la quale avrebbe quindi il compito di individuazione dei confini dell’illecito penale rimesso dalla Costituzione in via esclusiva al legislatore.

L’indirizzo giurisprudenziale costante come la Corte Costituzionale ha affermato nella sentenza n. 327 del 2008 può costituire solo un indice della sufficiente determinatezza dell’illecito; ma in una prospettiva europea l’indirizzo giurisprudenziale costante è diritto penale a tutti gli effetti. La Corte costituzionale ha fatto un uso centellinato del canone della determinatezza, ritenendo ampiamente compatibile con essa l’uso di formule elastiche e di concetti generici, da cui ne è conseguita una inevitabile attenuazione.

La differenza fra le due posizioni non è irrilevante, poiché nella concezione europea il principio di legalità, sembra si debba guardare con prudenza alla formalistica interpretazione testuale del dato normativo, utilizzata dalla giurisprudenza in tema di rilevanza penale dell’abuso del diritto, di talché  ponendosi in contrasto con la prospettiva sostanziale e non formale del principio di legalità.

La sentenza CEDU Grande Stevens sul divieto di bis in idem processuale fra sanzioni penali e sanzioni amministrative riconducibili alla “materia penale”, nonostante la loro diversa qualificazione nell’ordinamento interno, applica i c.d. criteri Engel a definizione della materia penale: gli illeciti e i relativi procedimenti e sanzioni nei quali sono vincolanti il rispetto delle garanzie del giusto processo ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, art. 6 della CEDU e art. 47 della Carta di Nizza, il principio di legalità ai sensi dell’art. 25 della Costituzione, art. 7 della CEDU e art. 49 della Carta di Nizza, il principio di ne bis in idem processuale, cioè del diritto di non essere perseguito o condannato due volte per lo stesso reato ai sensi dell’art. 4 del protocollo 7 della CEDU e art. 50 della Carta di Nizza, previsto dall’ordinamento nell’art. 649 c.p.p., ma non costituzionalizzato.

Dei criteri Engel il principio di legalità cioè la qualificazione dell’illecito secondo l’ordinamento nazionale, è sufficiente di per se ad imporre delle garanzie, in mancanza del quale vengono in soccorso altri criteri quali quelli della natura della violazione e della natura, gravità e scopo della sanzione, secondo la valutazione della Corte CEDU.

L’identità del fatto-reato su cui si fonda il ne bis in idem è basata sulla coincidenza storica dei fatti e non sulla diversa qualificazione del fatto sul piano giuridico: come nel caso Grande Stevens in cui è risultata irrilevante la differenza tra la sua classificazione come illecito penale da un lato e come illecito amministrativo dall’altro.

La Corte di Giustizia rinvia alla giurisprudenza CEDU. Il rinvio al giudice nazionale per la qualificazione di materia penale, secondo l’orientamento della Corte Costituzionale con le sentenze n. 348 e 349 del 2007 e successivamente nelle norme CEDU le quali assumono il ruolo di norme interposte ex art. 117, le quali sono vincolanti per il legislatore nazionale, a meno che risultino in contrasto con qualunque norma costituzionale e non soltanto con i princìpi supremi dell’ordinamento che osterebbero alla penetrazione del diritto dell’Unione europea nell’ordinamento nazionale. In assenza di limitazione da parte di principi supremi  il giudice nazionale è tenuto alla disapplicazione della norma nazionale in contrasto con il diritto comunitario, senza sollevare una questione di costituzionalità, salva la proposizione alla Corte di Giustizia di una questione pregiudiziale sull’interpretazione di tale diritto.

Alla luce di quanto osservato non vi è contrasto tra il principio di legalità in senso formale, definito dall’art. 25 Cost., e quello in senso sostanziale proposto dalla CEDU e dalla Carta di Nizza per rafforzare le garanzie dell’individuo nei confronti dello Stato.

La posizione della Corte EDU sui criteri di ragionevolezza, sussidiarietà e proporzionalità nell’uso della sanzione penale solleva la problematica relativa all’esigenza di accorciare il divario tra la concezione formale della legalità penale, in cui all’illecito la legge ricollega una sanzione formalmente penale propria e la visione sostanziale del medesimo concetto, di cui si fanno portatrici le Corti europee in rapporto soprattutto ai principi di accessibilità e prevedibilità della norma penale.

Si assiste ad un rafforzamento della portata garantistica dei principi di legalità ed irretroattività grazie all’attività ermeneutica della CEDU.

Nel caso Contrada c. Italia assistiamo ad un rafforzamento della portata garantistica dei principi predetti soprattutto in termini di accessibilità della norma penale per il cittadino anche con estensione alla consuetudine, il quale deve essere in grado di prevedere con un grado ragionevole di approssimazione in rapporto alle circostanze del caso, le conseguenze che possono derivare da un atto determinato.

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