VEDIAMO COSA DICE LA NORMATIVA IN MATERIA
In questo articolo parliamo della non punibilità per particolare tenuità del fatto che con il D. Lgs. 28/2015 è stato introdotto all’art. 131-bis un nuovo istituto: la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. In alcuni casi è previsto il solo risarcimento.
Con il D. Lgs. 28/2015 che tratta la non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato introdotto all’art. 131-bis un nuovo istituto: la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Dunque quando si sia in presenza di reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, l’offesa sia di particolare tenuità, considerate la modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo ed il comportamento non sia abituale, non si applica la pena ritenendo che le esigenze dell’ordinamento giuridico siano meglio soddisfatte mediante il risarcimento. Il principio di offensività all’interno del nostro ordinamento opera a più livelli, innanzitutto a partire dal legislatore il quale ha il dovere nel costituire la fattispecie incriminatrice di tipizzare condotte offensive idonee a ledere o mettere in pericolo beni giuridici, dunque comportamenti non offensivi non dovrebbero assumere rilevanza penale.
L’offensività costituisce anche un canone interpretativo per il giudice poiché il principio dell’offensività opera su due piani quello della previsione normativa sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimono in astratto un contenuto lesivo o la messa in pericolo di un bene o interesse oggetto di tutela penale e dell’applicazione giurisprudenziale quale criterio interpretativo ed applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto abbia effettivamente leso o messo in pericolo l’interesse tutelato. Il giudice quindi deve verificare che la condotta non solo corrisponda a quella tipizzata dalla norma ma che abbia in concreto realizzato l’offesa, poiché non è detto che tutti i fatti astrattamente ritenuti offensivi lo siano in concreto.
Alla luce di quanto esposto emerge una discrasia tra offensività in astratto ed offensività in concreto sulla scia di quanto statuito dall’art. 49 c.p. sul reato impossibile.
Quindi si considerano casi in cui l’offesa al bene vi è effettivamente stata ed il reato è esistente, ma l’offesa risulta minima ed irrilevante.
Le Sezioni Unite hanno statuito che i beni giuridici e la loro offesa costituiscono la chiave per una interpretazione teleologica dei fatti che renda visibile la specifica offesa già contenuta nel tipo legale del fatto. Sul piano ermeneutico viene così superato lo stacco tra tipicità ed offensività. I singoli tipi di reato vanno ricostituiti in conformità al principio di offensività, sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovrà operare una scelta con l’aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell’interesse protetto. È proprio il parametro valutativo di offensività che consente di individuare gli elementi fattuali dotati di tipicità e di dare contenuto tangibile alle espressioni vaghe che spesso compaiono nelle formule legai. Il principio di offensività attiene all’essere o non essere di un reato o di una sua circostanza e non è invece implicato nell’ambito di cui ci si occupa, il quale riguarda per definizione fatti senza incertezze pienamente riconducibili alla fattispecie legale. La distinzione va sottolineata, anche per rispondere alle preoccupazioni espresse da chi teme che la nuova figura, consentendo di devitalizzare vicende marginali, finisca con il depotenziare il principio di offensività quale chiave per la congrua restrizione dell’area del penalmente rilevante.
Qualsiasi ipotesi astratta di reato è idonea ad essere valutata ai sensi dell’art. 131 bis non punibilità per particolare tenuità del fatto e ciò proprio per il principio secondo il quale l’istituto riguarda primariamente una valutazione circa la meritevolezza della pena e solo implicitamente, in via incidentale, anche uno sull’offensività concreta.
Il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il minimo disvalore della situazione dannosa e pericolosa. Il giudice che ritiene tenue una condotta collocata attorno all’entità minima del fatto conforme al tipo, contrariamente a quanto ritenuto dall’ordinanza di rimessione, non si sostituisce al legislatore, ma anzi ne recepisce fedelmente la valutazione.
Ulteriore condizione per il riconoscimento della non punibilità del fatto è il comportamento dell’agente non sia di tipo abituale.
In presenza di tale requisito il legislatore presume che l’irrogazione di una pena, nella sua dimensione polifunzionale sia sempre necessaria.
Vi è abitualità nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti che abbiamo ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Rispetto all’istituto della recidiva contano non solo le condanne ma anche reati precedentemente commessi per cui sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna, sarà sufficiente quindi che sia intervenuta una pluralità di illeciti della stessa indole diversi, anche successivi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis. Il terzo illecito della medesima indole dà luogo alla serialità che osta all’applicazione dell’istituto. La causa di esclusione della punibilità non potrà essere dichiarata in presenza di più reati legati dl vincolo della continuazione, mentre sarà possibile in caso di reato permanente.
Rileva l’esistenza storica del reato e non la sentenza di condanna e dunque anche il reato ritenuto non punibile per tenuità.
In ordine a condotte plurime, abituali e reiterate, vano esclusi tutti i reati che presentato l’abitualità o la reiterazione come elemento del fatto tipico, quale il delitto di maltrattamenti in famiglia o stalking, in cui anche il singolo reato preclude l’applicazione dell’istituto.
Si conclude qui l’articolo sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto.



