VEDIAMO COSA DICE LA NORMATIVA CIRCA L’UNIONE CIVILE E COME FUNZIONA
Domanda:
Come posso formalizzare l’unione civile con il mio compagno di vita?
Risposta:
Posso formalizzare la mia relazione ai sensi degli artt. 2 e 2 della Costituzione nel luogo di residenza di una delle parti davanti all’ufficiale di stato civile.
UNIONE CIVILE – DI COSA SI TRATTA, COME SI COSTITUISCE E COME FUNZIONA
Di cosa si tratta:
L’unione civile è la formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost. costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso e formalizzata con una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.
Le parti possono scegliere un cognome comune, per la durata dell’unione, tra i loro e la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.
Come si costituisce:
L’unione si costituisce con lo scambio dalle dichiarazioni di volontà, raccolte dall’ufficiale di stato civile.
La costituzione dell’unione avviene pubblicamente nella casa comunale del luogo di residenza di una delle parti, a seguito della lettura degli artt. 11 e 12 della L. 76/2016 e della dichiarazione resa dalle parti in risposta alla domanda dell’ufficiale di stato civile.
L’atto pubblico certifica la costituzione dell’unione e viene registrato nell’archivio dello stato civile.
Quando non è possibile e annullamento:
Le cause impeditive dell’unione sono costituite dalla mancanza di stato libero, dall’interdizione per infermità di mente di una delle parti, dalla condanna definitiva di un contraente per tentato o consumato omicidio nei confronti del coniuge dell’altra parte, da vincoli di parentela, nel caso vi sia una di tali cause l’unione civile è nulla.
L’unione civile è annullabile in caso in cui il consenso di una parte sia stato estorto con violenza o dal timore di eccessiva gravità, se il consenso è prestato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale sulle qualità personali dell’altra parte (in tal caso l’azione di annullamento non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno), in caso di violenza quando la minaccia riguardi la persona o i beni dell’altra parte.
Diritti e obblighi:
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri dei coniugi in ambito matrimoniale.
Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale ed alla coabitazione, ma non il dovere di fedeltà.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Vi è il dovere di concordare l’indirizzo della vita familiare e di fissare la residenza comune ed in caso di allontanamento dalla residenza familiare le parti sono tenute al reciproco mantenimento.
Per quanto concerne l’obbligo di fedeltà, pur non essendo previsto, secondo la Suprema Corte deve essere inteso quale impegno globale di devozione che presuppone una comunione spirituale e materiale di cui la fedeltà sessuale è evidentemente soltanto un aspetto, dunque il dovere di fedeltà riguarda anche le unioni civili in quanto riconducibile a quello di assistenza morale.
Normativa specifica:
Alle unioni civili si applicano anche la disciplina in materia di congedo matrimoniale, nullità del licenziamento comunicato entro l’anno dall’avvenuta celebrazione del matrimonio, permessi per l’assistenza del coniuge disabile, permessi in caso di lutto o eventi particolari in caso di necessità di assistenza al coniuge affetto da patologie oncologiche, pensione di reversibilità, rendita ai superstiti e detrazioni per familiari a carico, nell’intento di tutelare anche le parti delle unioni civili si è assicurata l’equiparazione nei casi predetti delle unioni civili al matrimonio.
L’unione si scioglie in caso di morte, nei casi in cui può essere chiesto il divorzio, per volontà dei partner anche disgiunta espressa davanti all’ufficiale di stato civile, rettificazione di sesso di una parte.
In caso di morte di una parte l’altra gode del diritto di successione, di indennità ex artt. 2118 e 2190 c.c. di percepire il 40% del TFR riferito agli an ni di unione civile.



