VEDIAMO COSA DICE LA NORMATIVA CIRCA IL MANTENIMENTO DEI FIGLI E L’AFFIDAMENTO
Domanda:
Mi sto separando dal mio compagno. Cosa devo sapere per l’affidamento dei figli e per il loro mantenimento?
Risposta:
Entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito. Il giudice può disporre anche un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
MANTENIMENTO DEI FIGLI E L’AFFIDAMENTO – CHI DEVE CONTRIBUIRE, CONDIVISO, ESCLUSIVO E ASSEGNO
L’art.337 ter c.c. del D. Lgs 154/2013 stabilisce che i figli hanno diritto di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L’affidamento condiviso
Presuppone la partecipazione di entrambi i genitori alla cura e all’educazione dei figli, preferibilmente concordata, possibile anche in assenza di accordo.
Solo le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte in modo congiunto, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e, in caso di disaccordo, esse sono rimesse al giudice. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
L’affidamento esclusivo
Costituisce un’ipotesi residuale ma può essere disposto dal giudice solo in presenza di un potenziale pregiudizio per il minore, qualora ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore, motivando espressamente la scelta. Il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori. L’affidamento esclusivo può essere chiesto in qualsiasi momento da uno dei genitori ove vi siano condizioni che rendano evidente l’incompatibilità dell’affidamento condiviso con il superiore interesse del minore.
Il mantenimento:
Entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito di ciascuno ed il giudice può disporre la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, per la cui determinazione viene tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, delle risorse economiche dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica, dei compiti domestici e di cura assunti dai genitori.
Il tema più dibattuto è sulla definizione delle spese straordinarie, diverse dal mantenimento ordinario nel cui ambito rientrano quelle alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani ed acquisto libri. Per quanto concerne le spese sanitarie, sono ordinarie quelle riferite a spese per l’acquisto di medicinali da banco o relative a visite ordinarie, mentre quelle straordinarie quelle relative a visite specialistiche.
Prima di emanare i provvedimenti relativi ai figli il giudice deve procedere all’ascolto del figlio minore che abbia compiuto dodici anni nel caso sia più piccolo solo se capace di discernimento. Il giudice può sempre suggerire ai genitori la mediazione familiare allo scopo di trovare un accordo sull’affidamento e mantenimento dei figli.
Il giudice è abilitato ad adottare provvedimenti urgenti e temporanei che reputa opportuni nell’interesse della prole o dei coniugi, che sono comunque reclamabili con ricorso alla Corte d’Appello nel termine di dieci giorni.
In caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento il giudice può ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro e condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.



