Intercettazioni telefoniche

Intercettazioni telefoniche

 


VEDIAMO QUALI NOVITÀ INTRODUCE PER LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE LA RECENTE RIFORMA ORLANDO

Domanda:

Quali sono le novità introdotte dalla recente neo riforma Orlando approvata dal parlamento riguardo il tema delle intercettazioni telefoniche?

Risposta:

Le novità introdotte sono molteplici e vi sono infatti infatti interessi confliggenti di rilevanza costituzionale fra cui la privacy, la repressione del reato che deve garantire la magistratura ed il diritto all’informazione rappresentato dal giornalista.


INTERCETTAZIONI TELEFONICHE –  UNO STRUMENTO DI INDAGINE MOLTO UTILE CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO IN EQUILIBRIO TRA DIRITTO DI INFORMAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY

Udienza davanti al GIP per la selezione delle intercettazioni telefoniche:

Fra i 95 commi dell’articolo unico della riforma le intercettazioni sono disciplinate ai commi 84 e 85, i quali comprendono le tre fasi delle intercettazioni: l’acquisizione, la loro diffusione e la divulgazione. La riforma prevede un’udienza dinanzi al GIP in cui il PM ed i difensori selezionano e valutano quali siano le intercettazioni utilizzabili nel rispetto delle esigenze delle indagini. Dovrà essere tutelata in particolare la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale, in cui si ricomprende anche la tutela delle conversazioni tra difensore ed indagato, che non sono utilizzabili. Si tratta di un’udienza filtro finalizzata alla selezione delle intercettazioni utilizzabili la quale ha una funzione di maggiore garanzia.

La riforma fornisce delle indicazioni di selezione delle conversazioni intercettate in cui quelle non utilizzabili faranno parte di un archivio riservato e potranno essere ascoltate e lette dai difensori e dal giudice, senza poterne estrarre copia fino a quando non verranno ritenute rilevanti.

Reato per acquisizione fraudolenta di materiale:

È prevista una nuova fattispecie di reato: la diffusione di immagini o registrazioni acquisite fraudolentemente, con l’unico obiettivo di recare danno all’altrui reputazione, dalla quale deriva la gogna mediatica. Per le registrazioni o le riprese inserite in un procedimento giudiziario, utilizzate per esercitare il diritto alla difesa o il diritto di cronaca, la diffusione non è punita.

Utilizzo dei captatori informatici

La divulgazione delle intercettazioni, che riguarda l’acquisizione delle conversazioni e la loro diffusione eseguita dai giornalisti a tutela del diritto di informazione, riferita alla possibilità di eseguire intercettazioni utilizzando i captatori informatici, già consentita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 26889 del 28 aprile 2016 solo per i procedimenti relativi a reati  di criminalità organizzata, viene disciplinata dalla legge che prevede che tali intercettazioni  vengano riversate su un server della Procura, con programmi informatici ministeriali e inserimenti a distanza solo per alcuni reati: associazione mafiosa e associazione a delinquere semplice finalizzata a contraffazione, pornografia e prostituzione minorile. I predetti captatori potranno essere utilizzati d’urgenza per interrompere la commissione di reati, salvo poi chiederne la convalida al giudice entro 48 ore.

Tutela del cittadino per le intercettazioni telefoniche:

Le intercettazioni sono necessarie per le indagini, ma incidono sui diritti fondamentali del cittadino quali la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione ritenute inviolabili dall’art. 15 della Costituzione.

Al fine di evitare un uso distorto delle intercettazioni è necessario definire:

  •  i casi in cui le intercettazioni sono ammesse;
  •  le loro modalità ed i criteri di selezione;
  • utilizzazione e conservazione del materiale raccolto;
  •  il rapporto tra segretezza dei contenuti delle intercettazioni e loro pubblicità;
  • le conversazioni rilevanti per le indagini.

L’intercettazione è autorizzata concessa con decreto motivato del G.I.P. solo per determinati reati previsti dall’art. 266 c.p.p., quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini art. 267 c.p.p.

La pubblicazione delle trascrizioni delle intercettazioni  incontra il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto ovvero di quelli non più coperti da segreto, consentendo invece la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto (art. 114 c.p.p.), oltre  alla sanzione penale è prevista la trasmissione degli atti all’organo titolare del potere di instaurare l’azione disciplinare (art. 115 c.p.p.), l’art. 329 c.p.p. stabilisce inoltre quali siano gli atti coperti da segreto e prevede la possibilità per il P.M. della secretazione in caso di necessità d’indagine.

La legge 281/2006 disciplina la distruzione delle intercettazioni acquisite in modo illegale e le conseguenze penali e risarcitorie del loro illecito uso.

Attualmente è consentita la trascrizione delle sole conversazioni rilevanti per l’oggetto del processo, con esclusione di quelle riguardanti vicende personali non pertinenti, l’art. 268 c.p.p. dispone che il giudice non acquisisca le conversazioni manifestamente irrilevanti, prevedendo lo stralcio della registrazione delle conversazioni di cui è vietata l’utilizzazione.

Intercettazioni telefoniche e privacy:

Il codice della Privacy stabilisce che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano, il trattamento  dei dati personali deve  svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, intendendosi come dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,  compresi i dati giudiziari, anche solo rivelatori della qualità di imputato o di indagato a tutela appunto della riservatezza dei dati personali. Il trattamento dei dati prevede che il rispetto delle norme contenute nei Codici di Deontologia costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento stesso. In riferimento all’attività giornalistica il Codice di Deontologia relativo al trattamento dei dati debba prevedere misure e accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e, in caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel Codice stesso, il Garante può vietare il trattamento. Anche nei casi di restrizioni previste in materia di dati giudiziari, stabilisce che debbano restare fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’art.2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Il Garante, nell’ipotesi accertata di violazioni del Codice della Privacy, può adottare una serie di misure che varia dal blocco al divieto totale o parziale del trattamento. La pubblicazione di dati giudiziari è ammessa anche senza il consenso dell’interessato, ma nei limiti dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché nella misura in cui i dati non siano relativi ad atti coperti da segreto o non pubblicabili per legge. L’essenzialità dell’informazione deve essere valutata caso per caso, nel contesto dei fatti narrati.

Diritto di cronaca e tutela dei soggetti coinvolti:

Se da un lato vi è la necessità di assicurare il legittimo esercizio del diritto di cronaca su fatti di interesse pubblico dall’altro vi deve essere una tutela adeguata dei diritti di soggetti coinvolti, anche indirettamente, in tali conversazioni, poiché le intercettazioni possono riguardare conversazioni intercorse con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o non ancora indagati, relazioni personali o familiari, o  persone lese dai fatti o che attengono a comportamenti strettamente personali di soggetti pur coinvolti nelle indagini, ma non direttamente collegati a fatti penalmente rilevanti. Il Garante ha rilevato che i mezzi di informazione devono rispettare le regole indicate nel codice di deontologia: l’informazione può essere diffusa solo se risulta indispensabile per l’originalità dei fatti a cui si riferisce, ovvero per la qualificazione dei protagonisti di tali fatti o per la descrizione dei modi particolari in cui essi sono avvenuti; devono essere evitati riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti; deve essere comunque assicurato il pieno rispetto della dignità della persona, nonché della sfera sessuale dei soggetti coinvolti, astenendosi in particolare da descrizioni su abitudini sessuali e le informazioni riguardano individui che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, devono comunque essere rispettati sia il principio dell’essenzialità dell’informazione, sia la dignità personale.

Normativa europea sulle intercettazioni telefoniche:

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 che diverrà obbligatorio per tutti i paesi dell’UE dal 25 maggio 2018 rafforza i principi e le regole generali della precedente normativa, al fine di garantire certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offrire alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il medesimo livello di azionabilità dei diritti, definire obblighi e responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento ed assicurare un monitoraggio costante del trattamento dei dati personali, ed una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri.

Conclusioni:

Comunque le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche sono mezzi di ricerca della prova indispensabili, ma i riferimenti al diritto all’informazione del cittadino va sottolineata la responsabilità etica e deontologica del giornalista e del direttore che devono valutare l’interesse pubblico a conoscere ed evitare di ledere la dignità della persona coinvolta, soprattutto se persona nota.

Nel bilanciamento degli interessi fra tutela del diritto alla riservatezza ed  diritto di informazione diviene indispensabile il ridimensionamento dello strumento d’indagine delle intercettazioni ed  il giusto equilibrio tra necessità investigative, diritto di informazione e tutela della privacy, assicurato innanzitutto dal rispetto delle limitazioni di legge in materia di intercettazioni e l’utilizzo di tale strumento d’indagine solo in ipotesi di concreta ed effettiva necessità, compreso il rispetto da parte dei giornalisti dei principi stabiliti nel Codice della Privacy e nel Codice Deontologico.

Articoli che potrebbero interessarti

Assegno-divorzile-dopo-il-divorzio-studio-legale-carpoca-milano
Ultimi articoli

Assegno divorzile dopo il divorzio

Assegno divorzile dopo il divorzio: è possibile richiederlo dopo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza del 2021 In materia di assegno

STUDIO DI MILANO

Studio legale Carpoca
Via Vivaio, 24
20122 Milano
Italia

STUDIO DI LUGANO

Studio legale Carpoca
Via Serafino Balestra, 9
6900 Lugano
Svizzera

Lunedì – Venerdì: 09:00 – 18.00

Sabato: 09:00 – 13.00

Domenica: chiuso

Monday – Friday: by appointment

Saturday: by appointment

Sunday: closed