VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE CIRCA IL MATRIMONIO ALL’ESTERO DEL CITTADINO ITALIANO
Domanda:
Sono un cittadino italiano, posso contrarre il matrimonio all’estero?
Risposta:
Si, il cittadino italiano può sposarsi anche all’estero con un altro cittadino italiano o con uno straniero.
MATRIMONIO ALL’ESTERO – VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE
Legge italiana e legge estera:
La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun futuro sposo, la legge italiana per il cittadino italiano e per il cittadino straniero legge nazionale di quest’ultimo. All’estero il matrimonio viene celebrato dinanzi all’autorità straniera locale, all’autorità diplomatica o consolare o da un ministro di un culto religioso.
Validità in Italia del matrimonio all’estero:
Il matrimonio celebrato dal cittadino italiano all’estero dinanzi all’autorità straniera locale nel caso in cui vengono rispettate le forme previste nello stato straniero e se sussistono le condizioni e la capacità necessarie per contrarre matrimonio secondo le norme del codice civile, è valido e produce effetti immediati anche nell’ordinamento italiano e non sussiste l’obbligo delle pubblicazioni, se non nel caso in cui sia richiesto dalla legislazione straniera. Può accadere che l’autorità straniera richieda una certificazione attestante la capacità matrimoniale del connazionale oppure un nullaosta.
Normativa internazionale e trattato di Monaco:
L’Italia ed altri paesi quali Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germani, Grecia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Turchia hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 1980, la quale ha dettato norme comuni per il rilascio di un certificato di capacità matrimoniale che potrà essere utilizzato dai cittadini di questi paesi per la celebrazione del matrimonio all’estero. Il certificato viene rilasciato dall’autorità competente solo se il cittadino possiede i requisiti previsti e se vi sono le condizioni per contrarre matrimonio secondo la legge dello Stato di appartenenza, in Italia questo certificato viene rilasciato dall’ufficiale di stato civile ed ha validità di 6 mesi. L’Italia ha stipulato accordi con Svizzera e Austria allo scopo di semplificare la celebrazione del matrimonio. Per gli altri Stati è necessario il nullaosta.
Gli sposi devono far pervenire copia dell’atto di matrimonio redatto dall’autorità straniera, legalizzato e tradotto, all’autorità diplomatica o consolare italiana che la trasmetterà all’ufficiale di stato civile competente affinché venga trascritto in Italia. L’atto è immediatamente valido e la trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile non ha effetto costitutivo, dunque non è necessaria affinché il matrimonio sia considerato valido, ma ha solo natura certificativa e di pubblicità.
La legalizzazione dell’atto di matrimonio avviene a cura del richiedente presso l’Ufficio consolare. Gli atti di matrimonio rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, quali: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia, sono esenti da legalizzazione e da traduzione.
A chi vanno richieste le pubblicazioni?:
Le autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero svolgono funzioni di ufficiale di stato civile. Il Console è pertanto autorizzato a celebrare i matrimoni di cittadini italiani o di un cittadino italiano con uno straniero. I futuri sposi presentano l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare e devono richiedere le pubblicazioni.
In base alla nazionalità ed alla residenza dei futuri sposi si individua anche il luogo in cui richiedere le pubblicazioni. Se entrambi risiedono in Italia le pubblicazioni vanno richieste all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza; se il cittadino italiano ha la residenza all’estero e l’altro, italiano o straniero in Italia, le pubblicazioni possono essere richieste indistintamente all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza in Italia o all’autorità consolare italiana all’estero nella cui circoscrizione risiede il futuro sposo; se il cittadino italiano ha la residenza in Italia e l’altro, italiano o straniero all’estero, le pubblicazioni vanno richieste al Comune italiano di residenza; se entrambi sono residenti all’estero, competente a ricevere la richiesta di pubblicazioni è esclusivamente l’autorità consolare. L’autorità consolare invia l’atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile del Comune italiano competente. Comunque il Console può rifiutare di celebrare un matrimonio il quale risulterebbe non valido secondo l’ordinamento vigente nel Paese straniero o decidere di celebrare comunque il matrimonio, ma dovrà informare gli sposi circa la non efficacia dell’atto nello Stato in questione.
Matrimonio religioso all’estero:
Il cittadino italiano può celebrare il matrimonio religioso all’estero, il quale sarà valido ed efficace in Italia solo se produce effetti civili per l’ordinamento dello Stato straniero in cui si è celebrato e dovrà essere trascritto nei registri dello stato civile italiani con valore dichiarativo e non costitutivo, pertanto non è necessaria la trascrizione poiché il matrimonio è considerato valido.
La Cassazione sulla validità in Italia di matrimoni celebrati all’estero con rito canonico-concordatario, si è espressa sancendone la validità sulla scorta del fatto che il sacramento del matrimonio ha valore ultraterritoriale e può essere ricevuto in qualsiasi parte del mondo dove siano presenti ministri del culto cattolico, dunque essendo celebrati secondo un ordinamento giuridico vigente anche all’estero e che dallo Stato italiano è riconosciuto come competente nella materia matrimoniale, è valido civilmente e deve essere trascritto.



