Casa familiare in comodato

Casa familiare in comodato

 


VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE PER QUANTO RIGUARDA CASA FAMILIARE IN COMODATO E CIRCA I DIRITTO DEL COMODANTE

Domanda:

Il comodante ha in ogni caso diritto alla restituzione?

Risposta:

Dipende dalle ragioni.

Casa familiare in comodato – dettagli:

Al fine di rispondere al presente quesito è necessario preliminarmente soffermarsi sull’istituto generale del comodato di cui all’art. 1803 c.c., ai sensi del quale: “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.

Secondo la Giurisprudenza prevalente, la consegna, richiesta per il perfezionamento del contratto di comodato, non deve necessariamente rivestire forme solenni o avvenire materialmente, ma può avere luogo in qualunque modo che valga giuridicamente a porre il comodatario in grado di servirsi della cosa. Altro requisito che connota il contratto di comodato è la gratuità, così come sancisce espressamente il codice civile, ex art. 1803, comma 2. La stipula di un corrispettivo è, pertanto, incompatibile con lo schema causale del comodato, a meno che sia effettivamente irrisorio. L’oggetto del comodato deve necessariamente essere un bene inconsumabile ed infungibile, attesa la previsione dell’obbligo di restituire la stessa cosa consegnata.

Oltre a ciò, il contratto di comodato è basato su di un rapporto di fiducia e di cortesia che esiste tra le parti. Infatti, rientra nella categoria di quelli caratterizzati dal c.d. intuitus personae, nei quali assumono rilevanza le qualità personali dei contraenti.

Per quanto concerne le obbligazioni del comodatario, l’art. 1804 c.c. dispone che: “è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa”.

Al riguardo, nel caso in cui questi obblighi non venissero adempiuti dal comodatario, il comodante ha il diritto di chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre che avanzare un’eventuale istanza di risarcimento danni per deterioramento della stessa.

Casa familiare in comodato – nel caso in cui non venga stabilito un termine per la restituzione dell’immobile adibito alla vita familiare?

Al riguardo, non è superfluo richiamare l’art. 1810 c.c., ai sensi del quale dispone che: “se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodato è tenuto a restituirla non appena il comodante la richieda”.

Vi è un però; ove il contratto avesse specificato la destinazione familiare dell’immobile, il termine coincide temporalmente con la durata delle esigenze familiari, nonché quella dei figli.

Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che: “il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., sorge per un uso determinato ed ha – in assenza di una espressa indicazione della scadenza, una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall’insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile.” (Cass., S.U., 29 settembre 2014, n. 20448).

A questo punto, appurato che il comodante non possa richiedere la restituzione ai sensi dell’art. 1810, c.c., occorre verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1809, secondo comma, c.c.

Come è noto, l’articolo richiamato prescrive che: “durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata”.

In particolare, il bisogno, oltre ad essere sopravvenuto alla stipulazione del contratto di comodato, deve avere un carattere d’urgenza tale da obbligare il comodante a richiedere la restituzione della cosa, al fine di far fronte alle proprie esigenze economiche.

Infatti, la Suprema Corte ha precisato che: “ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave imprevisto ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d’un imprevisto deterioramento delle condizione economica del comodante – che giustifichi la restituzione del bene ai fini della vendita o di una redditizia locazione – consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante”(Cass., S.U., 29 settembre 2014, n. 20448).

In conclusione, il comodante non potrà chiedere il rilascio immediato dell’immobile adibito ad uso familiare di sua proprietà sino a quando non sussiste un sopravvenuto bisogno di natura urgente e non prevedibile, ex art. 1809, comma II, cod. civ.

Articoli che potrebbero interessarti

Assegno-divorzile-dopo-il-divorzio-studio-legale-carpoca-milano
Ultimi articoli

Assegno divorzile dopo il divorzio

Assegno divorzile dopo il divorzio: è possibile richiederlo dopo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza del 2021 In materia di assegno

STUDIO DI MILANO

Studio legale Carpoca
Via Vivaio, 24
20122 Milano
Italia

STUDIO DI LUGANO

Studio legale Carpoca
Via Serafino Balestra, 9
6900 Lugano
Svizzera

Lunedì – Venerdì: 09:00 – 18.00

Sabato: 09:00 – 13.00

Domenica: chiuso

Monday – Friday: by appointment

Saturday: by appointment

Sunday: closed