Informazioni false nel contratto di franchising

Informazioni false nel contratto di franchising

 


INFORMAZIONI FALSE NEL CONTRATTO DI FRANCHISING. VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE.

Domanda:

Informazioni false nel contratto di franchising durante la formazione del contratto. C’è l’annullamento?

Risposta:

Si. Vediamo i dettagli nell’articolo.

Informazioni false nel contratto di franchising – omissione di informazioni

Sovente capita che durante la stipulazione di un contratto una parte ometta di fornire informazioni assai rilevanti, che comporterebbero, ove fossero dette, la nullità ovvero l’annullamento del contratto.

Nei contratti di franchising, il legislatore ha voluto tenere in considerazione detta circostanza, dal momento che comporterebbe degli squilibri contrattuali.

Informazioni false nel contratto di franchising – art. 8 della L. 6 maggio 2004, n. 129 e ex art. 1439 c.c.

A tal proposito, l’art. 8 della L. 6 maggio 2004, n. 129 sanziona con l’annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., oltre al risarcimento del danno, il comportamento della parte contraente – franchisor o franchisee – che abbia fornito false informazioni.

E’ pacifico che, ai sensi dell’art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato, mentre se i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Informazioni false nel contratto di franchising – condotta attiva e condotta omissiva

L’art. 8 della L. 6 maggio 2004, n. 129 sembrerebbe una specificazione del generale principio di cui all’art. 1439 c.c., tanto è vero che il comportamento sanzionato che può condurre all’annullamento del rapporto contrattuale può avere ad oggetto una condotta attiva, quale la comunicazione di false informazioni, od anche una condotta omissiva, quale l’omissione dolosa di informazioni rilevanti ai fini delle conclusione del contratto di franchising.

La valutazione delle condotte devono valutarsi anche sotto la lente degli obblighi precontrattuali di lealtà, correttezza e buona fede imposti al franchisor ed al franchisee.

Secondo la dottrina, l’art. 8 della L. 6 maggio 2004, n. 129, introdurrebbe una presunzione assoluta di dolo a carico di una delle due parti contraenti – che potrebbero essere entrambe – che fornisca all’altra informazioni false.

Il richiamo all’art. 1439 c.c. comporta necessariamente l’espansione delle sue prescrizioni anche nei confronti dell’art. 8 della predetta legge; di conseguenza, l’annullamento del contratto potrà ottenersi solamente quando uno dei due contraenti abbia dolosamente fornito all’altro false informazioni che abbiano determinato l’altro contraente a prestare il proprio consenso.

Occorre una precisazione: deve farsi rientrare anche il dolo omissivo poiché concerne l’ambito del generale dovere di correttezza da cui discende l’obbligo di informare.

Il richiamo al dolo omissivo presuppone tuttavia l’esistenza, da un lato, di un dovere di informare e dall’altro, della prova che l’omessa informazione scaturisce da una maliziosa condotta finalizzata a ingannare la controparte.

Informazioni false nel contratto di franchising – lealtà, correttezza e buona fede nella stipulazione del contratto

Si ritiene in ogni caso che l’obbligo di tenere un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e di fornire ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria ai fini della stipulazione del contratto di franchising dovrebbe essere operante in tutte le fasi: precontrattuale, stipulazione ed esecuzione.

In conclusione, il contratto di franchising concluso sulla base della fornitura di informazioni false può ritenersi annullabile, e, ove ci fossero i presupposti, potrebbe sussistere anche un risarcimento del danno.

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