Danno da morte

Danno da morte

 


DANNO DA MORTE E RISARCIMENTO IN FAVORE DEGLI EREDI. VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE.

Domanda:

È risarcibile il danno tanatalogico in favore degli eredi quando il de cuius è morto immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni?

Risposta:

Vediamo i dettagli nell’articolo.

Danno da morte – premessa

 

E’ necessaria una premessa in merito al “danno da morte”.

Esso viene definito come l’evento costituito dalla morte di una persona, causata dall’altrui fatto illecito, dal momento che il decesso sia contestuale all’azione dannosa, ossia istantaneo, ovvero strettamente consecutivo ad essa. Questo viene definito anche come “danno da perdita della vita”, a voler sottolineare la perdita di quel preciso bene giuridico: l’esistenza.

Danno da morte -cosa affermava la Cassazione

In un primo momento, la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 3475, del 1925, affermava che “se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spento, cessa anche la capacità id acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l’esistenza di un subbietto diritto“.

Danno da morte -cosa afferma la Cassazione

Successivamente, ribaltando la posizione precedente la stessa Corte, con sent. n. 1361/2014, ha riconosciuto la ristorabilità anche del danno da morte, inteso come lesione del diritto inviolabile alla vita tutelato ai sensi dell’art. 2 Cost.; sul punto, è stato affermato infatti che, siccome il risarcimento non può giovare alla vittima ormai defunta, tale ristoro costituisce un’eccezione ontologica ed imprescindibile al principio della risarcibilità “dei soli danni – conseguenza”.

Si è sottolineato come tale danno debba considerarsi di altro genere, da tenersi distinto dal danno alla salute, da quello biologico terminale e da quello morale terminale.

Danno da morte -morte immediata e dopo le le lesioni

Ci si è chiesti, allora, se il danno tanatologico possa sussistere anche nel caso in cui la morte fosse avvenuta immediatamente o in un momento immediatamente dopo le lesioni.

Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza del 22 luglio 2015, n. 15350, ha precisato che “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio”.

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