INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE CON SUCCESSIVO RECESSO. CAPARRA CONFIRMATORIA QUALE LIQUIDAZIONE CONVENZIONALE DEL DANNO. VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE.
Domanda:
Nel momento in cui una parte si sia resa inadempiente all’obbligazione nascente dal contratto, l’altra parte può legittimamente ritenere quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria?
Risposta:
Vediamo i dettagli.
Inadempimento del contratto e caparra confirmatoria – art. 1385 c.c.
A tal proposito, è opportuno esaminare l’art. 1385 c.c., il quale stabilisce che “se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta”.
Il secondo comma, inoltre, precisa, per quello che qui rileva, che se la parte che ha versato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo quanto ricevuto.
L’istituto al riguardo si perfeziona con la consegna che una parte fa all’altra di una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili per l’ipotesi in cui si verifichi l’inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato.
Giova rilevare la caparra predetta assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte che ha dato correttamente esecuzione al contratto abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge.
Inadempimento del contratto e caparra confirmatoria – il diritto di recesso della parte lesa
Di conseguenza, a differenza di ciò che accade con la risoluzione del contratto, il recesso disciplinato dall’art. 1385, 2° comma c.c., libera la parte adempiente dall’onere di provare in giudizio l’an e il quantum del danno subito.
Inadempimento del contratto e caparra confirmatoria – come si è espressa la Suprema Corte
La Suprema Corte, sul punto, ha precisato che “la caparra confirmatoria assolve la funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento. Qualora, invece, detta parte abbia preferito domandare la risoluzione, il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà essere provato nell’an e nel quantum, giacché la caparra conserva solo funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria”(Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 2013, n. 28573).
Oltre a ciò, il Giudice deve valutare necessariamente che l’inadempimento, oltre a sussistere, deve non essere di scarsa importanza; se così non fosse, allora si configurerebbe un recesso legittimo.
Ebbene, la parte potrà allora trattenere quanto versato dall’altra a titolo di caparra confirmatoria, quale liquidazione convenzione del danno derivante dal suo inadempimento.
Tanto hanno confermato anche gli Ermellini, sancendo che “il recesso previsto dal comma 2 dell’art. 1385 c.c. configura una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone l’inadempimento della controparte ed è destinata a divenire operante con la semplice sua comunicazione a quest’ultima, sicché la parte non inadempiente, provocata tale risoluzione mediante diffida ad adempiere, ha diritto di ritenere quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria come liquidazione convenzionale del danno da inadempimento”(Cass.civ., sez. I, 13 marzo 2015, n. 5095).



