NEGOTIORUM GESTIO: UN TIPO DI MANDATO.VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE.
Domanda:
. Cosa prevede la legge?
Risposta:
Vediamo i dettagli.
Negotiorum gestio – art. 1173 c.c.
Nella categoria degli “altri fatti”, diversi da quelli illeciti, che sono fonti di obbligazione a norma dell’art. 1173 c.c. si colloca la gestione di affari altrui.
Ai sensi della predetta norma “le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”
Segnatamente, si ha la cd. negotiorum gestio allorchè un soggetto (gestore), senza esservi obbligato, si intrometta scientemente negli affari di un altro soggetto (gerito), che non sia in grado di provvedervi (art. 2028 c.c.).
Negotiorum gestio – i presupposti per l’operatività
Da tale circostanza la legge, ricorrendo determinati requisiti ricollega il sorgere di obbligazioni sia a carico del gestore sia a carico dell’interessato.Si rileva che oggetto della gestione può essere qualsiasi attività giuridica o materiale; inoltre, giova sottolineare come “la spontaneità” dell’intervento sia l’elemento caratterizzante la gestione.I presupposti per l’operatività della disciplina della negotiorum gestio sono: impedimento dell’interessato a provvedere ai propri interessi; la consapevolezza della alienità dell’affare; la spontaneità dell’intervento del gestore della sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale; la capacità di agire del gestore; l’utilità inziare della gestione; la liceità dell’affare.
Negotiorum gestio – gli obblighi
Laddove concorrano i predetti presupposti, sorgono una serie di obblighi sia a carico del gestore che a carico dell’interessato.
Per il gestore sorge l’obbligo di continuare la gestione intrapresa, fino a quando l’incarcio sia completato, ovvero fino a quando il “titolare” non sia in grado di provvedervi da se stesso (art. 2028 c.c.); peraltro, il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato.
Mentre, per quanto concerne il dominus l’art. 2031 c.c. impone a costui di adempiere alle obbligazioni assunte dal gestore in nome di lui, di tenere indenne il gestore dalle obbligazioni assunte in nome proprio e di rimborsargli tutte le spese necessarie.
Negotiorum gestio -le due forme di gestione
Si ricava, infine, che l’ordinamento conosce due forme di gestione: quella rappresentativa e non rappresentativa.
La prima si ha quando il gestore agisce in nome dell’interessato e l’atto stipulato dal gestore produce effetti direttamente nella sfera giuridica del gerito; mentre, la seconda si ha quando quest’ultimo agisce per conto del titolare dell’affare, ma assume obblighi ed acquista diritti in nome proprio nei confronti idei terzi i quali di conseguenza non entrano in contatto con l’interessato.



