Efficacia temporale della norma penale

Efficacia temporale della norma penale

 


L’EFFICACIA TEMPORALE DELLA NORMA PENALE. LA SUCCESSIONE DI LEGGI.

Domanda:

Cosa è utile sapere circa la validità temporale di una norma penale?

Risposta:

Vediamo i dettagli.

Efficacia temporale della norma penale – fatto che al momento della sua commissione non era reato

Come è noto costituisce reato il fatto costituito come tale dalla legge.Si rammenta, in maniera quasi “accademica”, che il principio di legalità formale esprime il divieto di punire un fatto che, al momento della sua commissione, non sia previsto dalla legge come reato e con pene che non siano da essa espressamente stabilite.

Corollari che seguono a catena della legalità formale sono i tre principi della riserva di legge, della tassatività e della irretroattività della norma penale.

Efficacia temporale della norma penale – successioni di leggi, principio di legalità, principio di irretroattività

Il fenomeno della successione delle leggi penali pone il problema della validità temporale della norma incriminatrice; in merito, la regolamentazione di tale tema trova la sua fonte, oltre che nel principio di legalità, anche in quello di irretroattività (ex. art. 25, comma secondo, Cost.).

Quest’ultimo principio trova riconoscimento anche nell’art. 2, comma primo, c.p., a norma del quale “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.

Eccezione, tuttavia, viene fatta in merito alla retroattività in melius che trova fondamento invece nell’art. 3 Cost.: infatti, il principio di eguaglianza impone di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti a prescindere dalla circostanza che siano stati commessi prima o dopo ‘l’entrata in vigore della legge abolitiva o modificativa del precetto penale.

Efficacia temporale della norma penale – art. 2 c.p.

Proseguendo in avanti, l’art. 2 c.p. contempla tre ipotesi di successione di leggi penali: la nuova incriminazione di un fatto che originariamente non costituiva illecito (primo comma); l’abolitio criminis, che ricorre quando un fatto perde la rilevanza penale, in seguito ad abrogazione totale o parzial della norma incriminatrice per effetto di una legge successoria (comma secondo); la modificazione della disciplina, che ricorre quando la legge posteriore non inficia la qualificazione di un fatto come reato, ma introduce un trattamento diverso meno rigoroso (comma quarto).

Giova, inoltre, precisare che laddove la norma sopravvenuta sia abolitiva di quella vigente al momento della commissione del fatto, essa retroagisce travolgendo anche il giudicato di condanna eventualmente formatosi nelle more dell’intervento legislativo.

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