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Responsabilità della stazione di servizio ex art. 2050 c.c.

 


RESPONSABILITÀ DELLA STAZIONE DI SERVIZIO EX ART. 2050 C.C. NELLA PERDITA DI CARBURANTE. VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE.

Domanda:

La perdita di carburante di una stazione di servizio quale responsabilità può configurare in capo al gestore?

Risposta:

Per rispondere, occorre, preliminarmente, svolgere brevi cenni sugli istituti in materia di responsabilità extracontrattuale, con particolare riferimento alla previsione di cui all’art. 2050

Responsabilità della stazione di servizio – responsabilità e risarcimento del danno

La norma citata stabilisce, infatti, che: “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

Al riguardo, l’istituto summenzionato rientra nelle figure di responsabilità oggettiva, le quali configurano quelle forme di responsabilità che prescindono dalla colpa del responsabile. Queste si discostano, d’altro canto, da quelle disciplinate all’art. 2043 c.c., che concernono una condotto dolosa ovvero colposa.

Oltre a ciò, l’attività è qualificata pericolosa per la sua natura o la spiccata potenzialità offensiva dei mezzi adoperati, a nulla rilevando che alcuna norma di legge la valuti come tale.

Responsabilità della stazione di servizio – attività pericolosa

Alla luce di quanto sopra esposto, l’attività della stazione di servizio può certamente definirsi pericolosa, considerata la sua potenziale offensività ai danni dell’incolumità pubblica, nonché ambientali.

Occorre, inoltre, verificare il nesso eziologico tra l’attività pericolosa e il danno.

A tal proposito, l’evento deve essere necessariamente l’effetto della condotta, in maniera tale che il secondo non sussisterebbe senza il primo.

In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che: “in tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l’evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell’evento, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento” (Cass., sez. III, 4 maggio 2004, n. 8457).

Responsabilità della stazione di servizio – danneggiato e danneggiante

In merito all’onere della prova, giova sottolineare che incomberà al danneggiato provare l’esistenza del nesso causale tra l’esercizio dell’attività e l’evento dannoso; resterà, poi, a carico del danneggiante dimostrare di aver adottato eventualmente tutte le misure idonee ad evitare il danno.

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