MOBBING. QUANDO SUSSISTE? VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE.
Domanda:
Mobbing quando sussiste?
Risposta:
Vediamo i dettagli nell’artciolo.
Mobbing quando sussiste?- mobbing e bossing
Per mobbing si intende “i comportamenti violenti che un gruppo rivolge ad un suo membro”.
E’ definito, nell’ambito lavorativo, come una forma di terrore psicologico sul posto di lavoro, esercitata attraverso comportamenti aggressivi sia fisici che psicologici, anche mediante vessazioni ripetute, da parte di colleghi o superiori.
E’ superfluo dire come tale contesto possa impedire alla vittima di lavorare serenamente.
Inoltre, se tale comportamento venisse posto in essere da colleghi con maggiore autorità all’interno dell’azienda, allora si deve parlare di bossing.
Mobbing quando sussiste? – art. 572 c.p.
Tale fattispecie viene sussunta sotto il reato di cui all’art. 572 c.p., rubricato “maltrattamenti in famiglia”, a norma del quale “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.”
Mobbing quando sussiste? – la presa di posizione della Cassazione
In merito al mobbing, la presa di posizione da parte della Cassazione è avvenuta con diverse sentenza, una delle quali ha precisato che “Le pratiche vessatorie realizzate ai danni di un lavoratore dipendente al fine di determinare l’emarginazione (cd. mobbing), anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 172 del 2012, possano integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia soltanto quando s’inquadrino nel contesto di un rapporto che – per le caratteristiche peculiari della prestazione lavorativa ovvero per le dimensioni e la natura del luogo di lavoro – comporti relazioni intense e abituali, una stretta comunanza di vita ovvero una relazione di affidamento del soggetto più debole verso quello rivestito di autorità, assimilabili alle caratteristiche proprie del consorzio familiare”. (Cass. n. 13088/2014).
Dalla citata sentenza si desume agevolmente che tale delitto possa, quindi, non sussistere quando l’azienda sia caratterizzata da uno stabilimento di ampie dimensioni; a tal proposito, è necessario infatti un contesto “para-familiare”, in assenza del quale il reato de quo non potrà configurarsi.



