Rivalsa contro il costruttore

Rivalsa contro il costruttore

 


RIVALSA CONTRO IL COSTRUTTORE IN CASO DI GRAVI DIFETTI DI COSTRUZIONE. VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE.

Domanda:

Rivalsa contro il costruttore. L’amministratore del condominio può esercitare l’azione di cui all’art. 1669 c.c. contro il costruttore senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale?

Risposta:

Si.La cassazione risponde affermativamente.

Rivalsa contro il costruttore – entro 10 anni risponde il costruttore

L’art.1669 c.c. prevede che: «Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia».

Rivalsa contro il costruttore – da chi può essere esercitata l’azione

L’azione di cui all’art. 1669 c.c., può essere esercitata non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore che abbia costruito l’immobile.Peraltro, si rileva che, per i nuovi immobili ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 122/2005, è previsto per il costruttore l’obbligo di contrarre e consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale.

Rivalsa contro il costruttore – l’amministratore di condominio è chi propone l’azione anche senza delibera dell’assemblea

Spostandoci in materia condominiale, la suddetta azione è promossa dall’amministratore di condominio quale rappresentante dello stesso.

Occorre a tal fine una previa delibera dell’assemblea che autorizzi l’amministratore, o questi è legittimato ad agire in via autonoma?

Per quanto concerne la legittimazione dell’amministratore, ci si è chiesti se occorresse un’autorizzazione ad hoc per promuovere l’azione giudiziaria. La Suprema Corte, sul punto, ha precisato che “sussiste la legittimazione ad processum dell’amministratore, anche a prescindere dall’esistenza, dalla prova e dal quorum della delibera di autorizzazione a proporre la domanda giudiziale.” (Cass. II, ordinanza 19 aprile 2017, n. 9911)

Infatti, è stato sancito che “nel caso in cui vi siano dei gravi difetti di costruzione possono porre in pericolo la sicurezza dell’edificio, l’amministratore del condominio è legittimato a proporre l’azione di cui all’art. 1669 c.c. anche senza preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea” (Cass. nn. 17484/06)

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