L’art. 157 cod. civ. dispone che “i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione, o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
Laddove le parti lo richiediano, è possibile chiedere al giudice una sentenza che riconosca l’intervenuta riconciliazione, così da determinare la cessazione degli effetti della precedente separazione.
La Suprema Corte (Cass. civ., sez. VI, 20323/2019 del 26.07.2019) ha sul punto stabilito che occorre una prova inconfutabile, idonea a far accertare l’avvenuta riconciliazione dei coniugi. Ovviamente l’onere della prova è a carico della parte istante.
Gli elementi che il Giudice terrà in considerazione saranno, come per esempio, la coabitazione, la ripresa della relazione amorosa, nonché altre condizioni le quali avevano determinato inizialmente la separazione.
Ovviamente si rammenta che la richiesta di annullamento della separazione può essere anche presentata nel giudizio di divorzio.



