VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE PER QUANTO RIGUARDA L’ ASSEGNAZIONE OCCULTA INDAGATO A DIFENSORE DI FIDUCIA
Domanda:
La condotta di un pubblico ufficiale che assegna di propria iniziata ad un indagato un difensore di fiducia conoscente, in maniera occulta ovvero contro la stessa dichiarazione dell’indagato, compie un reato?
Risposta:
Si. Un reato punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Assegnazione occulta indagato a difensore di fiducia – art. 323 c.p.:
Al riguardo, è necessario richiamare l’art. 323 c.p., in merito all’abuso d’ufficio, ai sensi del quale dispone che “salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
In proposito, tale reato è rubricato nel libro II, titolo II, capo I, in materia “dei delitti contro la pubblica amministrazione; in particolare, il legislatore ha voluto tutelare come bene giuridico il buon andamento, la trasparenza e l’imparzialità del comportamento dei pubblici ufficiali.
Per quanto concerne l’elemento oggettivo, esso si connota nel procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o nel produrre ad altri un danno ingiusto.
Invece, l’elemento soggettivo si configura con il dolo diretto che si evince dall’intenzionalità espressa nella norma e, pertanto, non è sufficiente a integrare tale reato il dolo eventuale.
In merito al quesito esposto, il pubblico ufficiale il quale viola intenzionalmente le norme di legge che regolano lo svolgimento delle sue funzioni, al fine di procurare un vantaggio patrimoniale ingiusto al legale che conosce, integra necessariamente il reato di cui all’art. 323 c.p., a favore dell’avvocato conoscente.
Per questo motivo, sussiste la responsabilità penale del pubblico ufficiale in ordine al reato di abuso d’ufficio.
Occorre, peraltro, qualificare le condotte ulteriori dello stesso ed, in particolare, le redazioni degli atti pubblici.
Assegnazione occulta indagato a difensore di fiducia – art. 479 c.p.:
Sul punto, non è superfluo richiamare l’art. 479 c.p., in materia di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: “il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476”.
Per quanto attiene all’elemento oggettivo, è sufficiente attestare falsamente atti giuridicamente rilevanti. Invece, l’elemento soggettivo consiste nel dolo generico, cioè nella volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione, non essendo richiesto l’animus nocendi.
Nello specifico, l’agente che, nonostante la volontà espressa dell’indagato di volere il proprio difensore, ha volontariamente omesso di redigere nel verbale tale nomina, sostituendolo con un altro, integra il delitto di cui all’art. 479 c.p.
In conclusione, il pubblico ufficiale risponderà dei reati di cui agli artt. 323 e 479 c.p.



