L'affidamento della prole: divorzio, responsabilità genitoriale e potestà genitoriale

L’affidamento della prole

L’affidamento della prole: divorzio, responsabilità genitoriale e potestà genitoriale

Nel caso di divorzio o separazione e nel caso i cui i genitori non uniti in matrimonio non convivano più, questi ultimi dovranno condividere la responsabilità genitoriale dei minori, con il compito di educare, proteggere e istruire i figli prediligendo i loro interessi e tenendone in considerazione le inclinazioni.
Attualmente la potestà genitoriale viene attribuita ad entrambi i genitori e la Legge n. 54/2006 prevede l’affidamento condiviso, secondo il principio della bigenitorialità per il quale il figlio dovrà mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori.

La responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i coniugi determina in entrambi l’obbligo di favorire il rapporto continuativo ed equilibrato con l’altro genitore, in quanto vi è il diritto del figlio a ricevere assistenza, educazione, cure ed attenzioni da parte dei genitori.

L’affidamento della prole: affidamento condiviso

L’affidamento condiviso è la regola mentre in casi particolari di inadeguatezza e/o pericolosità di un genitore che arrechi pregiudizio al figlio viene stabilito con provvedimento giurisdizionale l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori.
Nell’affidamento condiviso i genitori cooperano nelle decisioni inerenti le responsabilità primarie della prole.

Il collocamento invece riguarda la residenza del minore che solitamente è presso la madre poiché assegnataria della casa familiare allo scopo di far continuare a vivere nella stessa casa il minore al fine di non destabilizzarlo.
Oggi con l’affidamento condiviso il minore collocato presso un genitore ha comunque il diritto vedere e stare con l’altro genitore secondo le modalità stabilite dal Giudice nell’ottica di mantenere un rapporto stabile ed equilibrato anche con il genitore presso il quale non è collocato.

L’affidamento della prole: coppie di fatto

Le coppie di fatto allo stesso modo dei genitori legati dal vincolo matrimoniale e che si separano si rivolgono al Tribunale, il quale deciderà in ordine all’affidamento. Attualmente i figli nati in costanza di matrimonio o meno sono equiparati e godono degli stessi diritti, è caduta infatti la distinzione tra figli naturali e figli legittimi.

L’affidamento della prole: affidamento esclusivo

L’affidamento esclusivo, essendo eccezionale, necessita di motivazioni particolarmente gravi quali violenza, dipendenza da alcool o droghe, condanne per reati gravi, inidoneità educativa, interferenza ed interposizione di ostacoli nel rapporto del minore con l’altro genitore ed ogni altro motivo che arrechi pregiudizio al minore.

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