AUTORICICLAGGIO. VERSAMENTO DI UN PROFITTO DI UN FURTO SU UNA CARTA PREPAGATTA? VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE
Domanda:
Il soggetto che versa il profitto di un furto su una carta di credito prepagata risponde di autoriciclaggio?
Risposta:
La Corte al fine di dissipare i dubbi ha affermato “che non è configurabile il reato di autoriciclaggio“.
Autoriciclaggio – evasione fiscale
L’art. 3, comma terzo, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha introdotto l’art. 648 ter-1 nel titolo XII del codice penale. Il legislatore ha inserito ordinamento la disciplina della “collaborazione volontaria” introducendo appunto tale legge, al fine di combattere l’evasione fiscale.
Ciò premesso, il delitto di cui all’art. 648 ter-1 dispone che: “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuoso è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000,00 a 25.000,00”.
L’accezione “impiego” contenuto nella norma rimanda a nozioni non tecniche; a tal proposito, la Cassazione ha precisato che deve intendersi per tale qualsiasi tipo e qualsiasi forma di “utilizzazione” o di “investimento” dei capitali illeciti (Cass. Pen., Sez. II, 11 dicembre 2013, n. 5546); mentre, per “sostituzione” o “trasferimento” denota un’attività volta a rimpiazzare il denaro o i beni provenienti dal reato con altri leciti al fine di dissimulare la provenienza.
Autoriciclaggio – punibilità
Tali condotte diventano punibili allorquando quando i profitti illeciti vengono reimmessi in un “mercato pulito” mediante “attività economiche” o in “attività finanziarie”.
Semplicemente, “l’attività economica” evoca che l’immissione, la sostituzione o il trasferimento siano state effettuate in un’attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
Mentre, la definizione di “attività economica” deve essere ricondotta nell’art. 2082 c.c., ai sensi del quale è tale “colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Autoriciclaggio – non punibilità punibilità
Vi è, allo stesso tempo, una causa di non punibilità; sul punto, il quarto comma dispone che “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”.
Delineate le cornici della disciplina, ci si è chiesti se la ricarica di una preoagata con denaro illecito potesse configurare allora l’articolo de quo. Sebbene vi sia una parte di persone che sostengano che tale condotta configuri in ogni caso tale reato, è anche vero che tuttavia tale denaro non venga “realmente” immesso nel mercato.
Autoriciclaggio – per la Corte non è configurabile il reato di autoriciclaggio
Ebbene, la Corte al fine di dissipare i dubbi ha affermato “che non è configurabile il reato di autoriciclaggio in capo a colui che versi il profitto di un furto su una carta prepagata. In tal caso, infatti, non si pone in essere un’attività economica o finanziaria di rilievo tale da dover essere sanzionata ai sensi dell’art. 648 ter-1 c.p. Per la Corte, la norma sull’autoriciclaggio punisce solo quelle attività che siano idonee a ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato è necessaria una particolare intensità dissimulatoria, che manca nel caso di versamento di una somma su una carta prepagata intestata allo stesso autore del fatto illecito”. (Cass. Pen., sez. II, 14 luglio 2016, n. 33074).



