PER L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DI MANUTENZIONE DEL POSSESSO È SUFFICIENTE IL PERICOLO ASTRATTO DELLA MOLESTIA? VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE.
Domanda:
La turbativa paventata da un vostro vicino, ovvero da altro soggetto, può già costituire motivo legittimo per esercitare l’azione di manutenzione?
Risposta:
Vediamo i dettagli.
Azione di manutenzione del possesso – art. 1140 c.c
Preliminarmente, si rileva che secondo la definizione di cui all’art. 1140 c.c, “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Invero, il possesso è presupposto imprescindibile per l’esercizio di detta azione; tuttavia, sono necessari ulteriori elementi.
Azione di manutenzione del possesso – azione di manutenzione e azione di reintegrazione
In particolar modo, l’azione di manutenzione disciplinata all’art. 1170 c.c., secondo cui “chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo”.
L’azione in esame, insieme a quella di reintegrazione, è posta dal legislatore a difesa del possesso.
Infatti, può essere promossa unicamente dal possessore solo se il possesso duri da oltre un anno, sia continuo e non interrotto, e non sia stato acquistato violentemente o clandestinamente. In tale ultima ipotesi, tuttavia, ai sensi del secondo comma del citato articolo “l’azione può esercitarsi decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata”.
Inoltre, al terzo comma è previsto che “la medesima azione può essere esercitata, infine, anche in caso di spoglio semplice, ovvero nel caso in cui il possessore abbia subito uno spoglio che non sia né violento né clandestino”.
Azione di manutenzione del possesso – sussistenza di una molestia o turbativa
Ebbene, il presupposto per tale azione è la sussistenza di una molestia o turbativa; a tal proposito, queste devono determinare la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e sia oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l’esercizio in modo giuridicamente apprezzabile.
Tale circostanza, segnatamente, è stata confermata dalla Corte di Cassazione sez. II la quale ha precisato, con sent. 2291, del 5 febbraio 2016, che “l’astratto pericolo di pregiudizio al possesso è inidoneo a fondare la molestia possessoria, la quale, ove l’azione di manutenzione sia esercitata in via preventiva, postula in ogni caso un comportamento che ponga in serio e concreto pericolo il preesistente stato di fatto”.
In conclusione, affinché possa ricevere tutela giudiziale il possesso deve essere stato turbato o molestato in modo concreto; pertanto, le molestie devono essere effettive.



