VEDIAMO COSA DICE LA NORMATIVA CIRCA IL BLOCCO DELLE TELEFONATE COMMERCIALI
Domanda:
Posso tutelarmi dalle telefonate commerciali che ricevo ogni giorno?
Risposta:
Il blocco delle telefonate commerciali è possibile iscrivendosi al Registro Pubblico delle opposizioni. Il Dlgs. n. 196 del 2003, c.d. Codice della Privacy prevede inoltre il previo consenso esplicito del cittadino per la ricezione di proposte commerciali telefoniche.
TUTELARSI DAL TELEMARKETING AGGRESSIVO – BLOCCO DELLE TELEFONATE COMMERCIALI
Telecom e Vodafone subiscono un’attività di istruttoria da parte dell’AGCM (autorità garante della concorrenza e del mercato) perché sospettate di pratica commerciale scorretta. Secondo l’autorità in materia queste due aziende effettuano telefonate commerciali all’utenza privata fissa e mobile a danno dei consumatori in modo insistente e in qualunque momento della giornata.
Sono infatti molti i consumatori che lamentano telefonate insistenti ed in alcuni casi anche aggressive effettuate in orari non idonei, invasive e in orari non idonei ad un qualsiasi confronto telefonico. Si ricorda che la condotta aggressiva è espressamente vietata dal Codice del Consumo Dlgs. n. 206/05.
Iscrizione al registro pubblico delle opposizioni
L’iscrizione permette al cittadino di manifestare la sua volontà di opporsi alla ricezione delle telefonate con scopi commerciali o per ricerche di mercato. L’adesione a tale registro è totalmente gratuita e non ha limiti di durata.
L’iscrizione può essere effettuata nei seguenti modi contattando direttamente il registro pubblico delle opposizioni:
- Iscrizione al sito del pubblico registro compilando il modulo apposito che si trova in “area abbonato” www.registrodelleopposizioni.it
- Telefonando al numero verde 800.265.265
- Mandando un fax al numero 06.5422.4822
- Scrivendo una email all’indirizzo abbonati.rpo@fub.it
- Inviando una raccomandata “Gestore del registro pubblico delle opposizioni – abbonati”ufficio Roma Nomentano – casella postale 7211 – 00162 Roma (RM)
Tale procedura può limitare le telefonate in numero ma non elimina del tutto il problema in quanto non ha effetti sui recapiti raccolti dopo aver prestato inavvertitamente il consenso. Infatti spesse volte per esempio dopo la sottoscrizione di carte sconto, la registrazione di alcuni prodotti acquistati i consumatori prestano i loro dati alle società richiedenti che invece di utilizzarli per i soli scopi contrattuali li cedono anche a terze parti.
Il titolare del trattamento è tenuto ad acquisire un consenso specifico per ciascuna distinta finalità nell’utilizzo dei dati personali raccolti. Questo sopratutto se si tratta di un utilizzo per fini di marketing, profilandone e la comunicazione a terzi.
Esempio

Insomma si raccomanda quando si sottoscrive un qualsiasi accordo commerciale di prestare molto attenzione a cosa si firma e di leggere integralmente tutti i punti al fine di evitare spiacevoli sorprese.



