Calcolare la prescrizione di un reato

Calcolare la prescrizione di un reato

 


COME CALCOLARE LA PRESCRIZIONE DI UN REATO.

Domanda:

Come si calcola la prescrizione di un reato?

Risposta:

Si fa riferimento alla pena massima prevista dalla legge.Vediamo i dettagli in questo articolo.

Calcolare la prescrizione di un reato – la ragione

La prescrizione è una causa di estinzione del reato che, una volta verificatasi, impedisce la produzione degli effetti penali.

Vi è un’unica ragione: si ritiene che, da una parte, vi sia un interesse del reo ad un giusto processo in tempi ragionevoli e, dall’altra, la funzione rieducativa verrebbe svilita se la pena fosse espiata in un momento in cui, per esempio, lo stesso abbia già abbandonata l’attività delittuosa per iniziarne un’altra socialmente lecita e meritevole di tutela.

Calcolare la prescrizione di un reato – tempi per delitto e contravvenzione

L’art. 157 c.p. dispone che “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo mai inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, anche se puniti con la sola pena pecuniaria”.

Di conseguenza, sarà necessario far riferimento alla pena massima prevista dalla legge per il reato stesso.

I delitti che sono puniti con una pena inferiore ai sei anni, invece, si prescriveranno sempre in sei anni: è questa la soglia minima posta dalla legge; mentre, per le contravvenzioni, invece, il termine di prescrizione non è mai inferiore a quattro anni.

Calcolare la prescrizione di un reato – sospensione e interruzione

Il termine di prescrizione può essere aumentato a causa della sospensione e della interruzione.

La prima “paralizza” il decorso della prescrizione, il cui termine rimane fermo fino a che la causa sospensiva non viene meno (es. legittimo impedimento del difensore).

La seconda, invece, comporta che il termine riinizi a decorrere daccapo (es. l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria).

Per evitare che la sospensione e l’interruzione comporti un allungamento eccessivo dei termini di prescrizione, l’art. 161 c.p. ha previsto che “in nessun caso i termini di prescrizione possono superare di oltre un quarto quelli stabiliti per legge, salvo eccezioni particolari”.

Articoli che potrebbero interessarti

Assegno-divorzile-dopo-il-divorzio-studio-legale-carpoca-milano
Ultimi articoli

Assegno divorzile dopo il divorzio

Assegno divorzile dopo il divorzio: è possibile richiederlo dopo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza del 2021 In materia di assegno

STUDIO DI MILANO

Studio legale Carpoca
Via Vivaio, 24
20122 Milano
Italia

STUDIO DI LUGANO

Studio legale Carpoca
Via Serafino Balestra, 9
6900 Lugano
Svizzera

Lunedì – Venerdì: 09:00 – 18.00

Sabato: 09:00 – 13.00

Domenica: chiuso

Monday – Friday: by appointment

Saturday: by appointment

Sunday: closed

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy