COMUNIONE DE RESIDUO E LIQUIDAZIONE DELLA PROPRIA QUOTA.VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE.
Domanda:
Comunione de residuo. Si può esigere la propria quota durante una separazione?
Risposta:
Vediamo i dettagli.
Comunione de residuo – comunione dei beni
E’ necessaria una fondamentale premessa: ai sensi dell’art. 159 c.c. il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata tra i coniugi, è costituito dalla comunione dei beni.
La comunione legale, di conseguenza, è il tipico regime dei rapporti patrimoniali della famiglia, in virtù del quale gli acquisti di beni da parte dei coniugi da parte dei coniugi confluiscono in un patrimonio comune, sino allo scioglimento della comunione stessa.
Comunione de residuo – beni personali
Mentre, l’art. 179 c.c. indica che i beni personali non costituiscono oggetto della comunione legale. In questa categoria, rientrano i beni o diritti reali di godimento di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio.
Non rientrano, inoltre, nella predetta categoria i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione derivanti dalla perdita della capacità lavorativa; in tal caso vige la regola della comunione immediata.
Invece, per i frutti dei beni propri, proventi per l’attività separata, beni destinati all’esercizio dell’impresa vige la regola della comunione differita, nel senso che tali beni formeranno oggetto di comunione solo se sussisteranno al momento dello scioglimento.
Comunione de residuo – la Suprema Corte
Tale ultima comunione viene definita de residuo.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “lo scioglimento della comunione legale tra coniugi determina ex lege la contitolarità dei diritti e dei beni che cadono nella comunione de residuo ai sensi dell’art. 177, lett. c) e c), c.c. (Cass.civ., sez. I, 3 luglio, 13760).
Inoltre, sotto il profilo dell’esigibilità, o meglio di quanto il coniuge separato possa rivendicare la propria quota, la Cassazione ha precisato che “essa è esigibile al momento della separazione personale, che è causa dello scioglimento della comunione, ed è quantificabile nella metà del plusvalore realizzato a tale momento, consentendosi altrimenti al coniuge-socio di procrastinare sine die la liquidazione della società o di annullarne il valore patrimoniale” (Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2013, n. 6876).
Comunione de residuo – liquidazione della quota al momento della separazione personale
Pertanto, la pretesa eventualmente avanzata dalla coniuge separata, volta ad ottenere al momento della separazione personale la liquidazione della quota alla stessa spettante sui beni ricadenti in comunione de residuo, deve ritenersi esigibile direttamente al momento della separazione personale.



