VEDIAMO COSA DICE LA NORMATIVA CIRCA LA CONVIVENZA DI FATTO
Domanda:
Convivo in modo stabile con il mio compagno/compagna come faccio a formalizzare il nostro rapporto?
Risposta:
La convivenza è appunto, di fatto, quindi esiste già a prescindere dalle formalità. Tuttavia per il suo accertamento ( e non per la sua esistenza) è sufficiente la dichiarazione anagrafica.
CONVIVENZA DI FATTO – DI COSA SI TRATTA, COME SI ACCERTA E COME FUNZIONA
Di cosa si tratta:
Per conviventi di fatto secondo la legge Cirinnà si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Come si accerta:
Per l’accertamento della convivenza fatto fa fede la dichiarazione anagrafica anche se poi in concreto tale affermazione risulta in contrasto con la natura stessa della forma familiare di fatto.
Diritti e obblighi:
Nella convivenza di fatto il convivente di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o ricovero i conviventi hanno reciproco diritto di visita, assistenza ed accesso alle informazioni personali.
In caso di morte del proprietario della casa di comune convivenza il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare la casa per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non superiore a cinque anni (se nella casa coabitino figli minori o disabili del convivente superstite, egli ha diritto di continuare ad abitare nella casa per un periodo non inferiore a tre anni).Una estromissione violenta o clandestina da parte del convivente dall’unità abitativa da parte del partner giustifica il ricorso alla tutela possessoria. In caso di morte del conduttore- partner o di recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza il convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, d tale titolo godono i conviventi di fatto.
Al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare, agli incrementi dell’azienda (anche avviamento) in proporzione al lavoro prestato.
Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner.
In caso di decesso o lesione personale del convivente per fatto illecito del terzo il convivente ha diritto al risarcimento del danno al pari del coniuge leso.
Il convivente non ha diritti successori nei confronti del partner deceduto e nemmeno ha diritto agli alimenti né al mantenimento in caso venga meno la convivenza.
Il convivente in caso di morte può designare l’altro quale rappresentante per le decisioni sulla propria salute in caso egli non sia più capace di intendere e volere e per quanto concerne la donazione degli organi.
Contratto di convivenza:
I conviventi posso sottoscrivere un contratto di convivenza che disciplini i loro rapporti patrimoniali indicando la residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni, ma non possono inserire termini o condizioni (in caso contrario si hanno per non apposti). Il contratto è nullo nel caso sia concluso in presenza di un vincolo matrimoniale, o da parte di minorenne o interdetto giudizialmente o nel caso di condanna per aver tentato o consumato l’omicidio del coniuge dell’’altro contraente.
Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio tra i conviventi o con altra persona estranea al rapporto di convivenza e per morte di uno dei contraenti.
La risoluzione del contratto per accordo delle parti o recesso unilaterale deve avvenire in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato.



