Chi decide se una prova è utilizzabile in un processo penale?

Chi decide se una prova è utilizzabile in un processo penale?

 


 DOMANDA?

Chi stabilisce se una prova è utilizzabile in un processo penale e se assume valenza scientifica oggettiva?


RISPOSTA:

E’ il giudice ad avere un ruolo fondamentale in questa decisione. Il giudicante infatti apre o chiude al processo le porte all’apporto scientifico che le parti gli forniscono attraverso i loro esperti valutando la rilevanza e l’ammissibilità delle prove.

La scienza non è sempre della medesima qualità ed attendibilità di cui si fa uso nel processo: la scienza buona e capace di produrre conoscenze attendibili, infatti vi può essere anche una scienza costituita da tutte quelle nozioni che sfuggono ad una valutazione di scientificità e da tutti i casi d’impiego improprio, scorretto ed errato di metodi d’indagine. Utile sarebbe il soccorso di un criterio per determinare l’ammissibilità delle prove scientifiche e di un generale consenso della comunità scientifica intorno alla validità di tali prove. La necessità del requisito del consenso della comunità scientifica è stata evidenziata anche dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV, 17.5.2006, n.4675 (Petrolchimico di Porto Marghera), con la quale è stata ritenuta corretta la motivazione della sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di affermare il nesso di causalità generale tra l’esposizione a cloruro di vinile e talune malattie, sottolineando la contraddittorietà dei dati e l’inesistenza di un riconoscimento condiviso, se non generalizzato, della comunità scientifica sull’argomento.

Ciò nonostante vi sono stati numerosi casi in cui i giudici hanno utilizzato conoscenze prive di fondamento scientifico. Sarebbero necessari criteri di valutazione che guidino il giudice nell’ammettere o escludere prove scientifiche al fine di evitare abusi ed errori nell’impiego di ciò che appare come conoscenza scientifica, ma che in realtà non presenta alcuna garanzia di attendibilità. Nell’impiego della prova scientifica la discrezionalità valutativa del giudice che comporta come imprescindibile innalzamento del livello di responsabilizzazione e l’esigenza di una formazione professionale più evoluta e sofisticata, proprio nell’ottica di una sempre più crescente interazione tra scienze e diritto nel cui ambito  la giurisprudenza può contribuire ad accreditare o screditare determinate prove scientifiche e dettare linee guida nella loro valutazione.  Il giudicante può così distinguere tra i vari apporti scientifici i quali forniscono al processo le conoscenze scientifiche necessarie per accertare i fatti della causa così che le problematiche della prova scientifica si dispiegano nel procedimento penale nelle diverse fasi di ammissione, assunzione e valutazione della stessa. Le prove possano essere inquinate da operazioni scientifiche non verificabili, suggestive e pregiudizievoli per il corretto esame da parte del giudicante.

In ordine all’ammissibilità delle prove scientifiche diviene fondamentale il ruolo del giudice il quale apre o chiude al processo le porte all’apporto scientifico che le parti gli forniscono attraverso i loro esperti, in base al giudizio preliminare che verte sulla rilevanza e sull’ammissibilità delle prove che le parti deducono. Ecco perché il giudice ha bisogno di linee guida in base alle quali ammettere o escludere questo tipo di prove. Dunque diviene il momento acquisitivo della prova il fulcro del procedimento probatorio e sede attuativa del contraddittorio. Il problema diviene quello di stabilire se le peculiarità del sistema probatorio vigente sia in grado  di reggere l’impatto d’urto determinato dall’utilizzo degli strumenti scientifici di nuova generazione. Nella linea di confine tra scienza e processo la definizione di prova scientifica nel processo penale è resa problematica della nozione stessa di prova.  La selezione del materiale scientifico acquisibile al processo a precisi parametri fruibili dal giudice e la  finalizzazione  al rispetto dei medesimi parametri ed alle procedure di controllo dell’attendibilità di quel materiale sotto il duplice profilo dell’affidabilità e della correttezza del suo impiego, le conoscenze fornite dall’esperto, le sue informazioni, le sue valutazioni autorevoli ed influenti, divengono fattori di importanza imprescindibile.

Del resto il giudice conserva intatta la sua discrezionalità nell’accertamento e nella valutazione dei fatti, in base al principio della libertà del suo convincimento, infatti egli assume la posizione di peritus peritorum nei confronti dell’esperto, ed il suo libero convincimento  rappresenta uno dei principi fondamentali della giurisdizione, condizionato dall’obbligo di razionale  e diretto a garantire la razionalità nella conoscenza giudiziale.  Le decisioni del giudice sono comunque  adottate nel rispetto della legalità e  rispondano anche ai postulati della logica. La problematica dell’ingresso della prova scientifica attraverso la consulenza tecnica nel processo penale è intrinsecamente connessa al principio del ragionevole dubbio e  la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che il giudice deve ritenere intervenuto l’accertamento di responsabilità dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. Pen. sez I , 21-5-08 n. 31456).

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