MOLESTIA E DELITTO DI “STALKING”? VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE.
Domanda:
Quando la molestia è idonea a configurare il delitto di “stalking”?
Risposta:
Vediamo cosa dice la legge.
Delitto di stalking – art. 612 bis c.p.
L’art. 612 bis c.p., dispone che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
I commi 2 e 3 prevedono un aggravamento della pena per l’ipotesi in cui il delitto venga commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è, o è stata, legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero attraverso strumenti informatici o telematici, o ancora a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, oppure con armi o da persona travisata.
Delitto di stalking – da molestia a stalking
Trattasi di reato comune, procedibile a querela della persona offesa, ad eccezione delle ipotesi di cui all’ultimo comma, e richiede la reiterazione di condotte vessatorie idonee a determinare l’insorgere di uno degli eventi indicati dalla norma.
Queste condotte devono essere tali da determinare nella persona offesa l’insorgere di uno stato d’ansia o di paura grave e perdurante, ovvero di un fondato timore per l’incolumità propria o di altra persona legata alla vittima, o infine, tali da determinare una alterazione delle abitudini di vita dell’offeso.
Delitto di stalking – quante condotte sono necessarie per la sua sussistenza?
Sul punto, la Suprema Corte ha sancito che “integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice” (Cass. pen. n. 6417/2010).
Ebbene, il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. potrà sussistere nel momento in cui vi siano anche solo due condotte idonee ad integrare il predetto reato.



