VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE PER QUANTO RIGUARDA IL FURTO DI IDENTITÀ SUI SOCIAL NETWORK
Domanda:
Il furto di identità sui social network e l’utilizzo abusivo dell’immagine di un’altra persona può configurare il delitto di sostituzione di persona?
Risposta:
La risposta è affermativa e prevede la reclusione fino ad un anno.
La detenzione domiciliare è un istituto che consente al condannato di scontare la pena detentiva o parte di essa, presso la propria abitazione, o in un altro luogo di privata dimora o di cura e/o di assistenza. La detenzione domiciliare può essere concessa nei casi di condanna sino a tre anni dai Tribunali di Sorveglianza competenti a soggetti che siano stati condannati ad una pena detentiva e debbano ancora scontare un residuo di pena non superiore a due anni, previa valutazione dell’idoneità del condannato per la misura.
IL FURTO DI IDENTITÀ SUI SOCIAL NETWORK – REATO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA
Il quesito involge il tema del delitto di cui all’art, 494 c.p., rubricato “sostituzione di persona”, a norma del quale “chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e punito, se il fatto non costituisce un altro delitto con la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.
Tale reato di sostituzione di persona rientra nel novero dei delitti contro la fede pubblica, la cui disciplina è contenuta nel Titolo VII del secondo libro del codice penale.
Premessa imprescindibile è che tutte le ipotesi di falso sono caratterizzate dalla non coincidenza tra un fatto e la sua enunciazione; inoltre, preme precisare che un altro elemento che accomuna è rappresentato dall’attitudine alla lesione del medesimo bene giuridico: la cd. fede pubblica.
Da un’attenta lettura della norma, nonché della sua collocazione topografica, hanno indotto l’orientamento prevalente a ritenere come plurioffensivo il reato di sostituzione di persona, essendo questo preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l’atto sia destinato ad incidere concretamente. Sul punto, la Suprema Corte ha infatti precisato che “il privato offeso deve essere identificato nella persona le cui generalità sono state abusivamente spese e non nella persona nei confronti della quale la falsa identità viene declinata (Cass. Pen., sez. V, 27 settembre 2007, n. 40748).
Trattasi di reato comune e, pertanto, realizzabile da “chiunque”; invece, sotto il piano oggettivo, è necessario che il delitto si verifica con l’induzione in errore di taluno, mediante l’illegittima sostituzione della propria all’altrui persona oppure l’attribuzione a sé o ad altri di un falso nome, un falso stato o una qualità cui la legge riconosce effetti giuridici, Dovendo presupporre che l’agente abbia indotto in errore un altro soggetto, il delitto in questione può realizzarsi solo mediante un comportamento positivo del reo, escludendosi quindi la responsabilità nell’ipotesi di un contegno meramente omissivo “Cass. Pen., 7 luglio 1967)
Per ciò a che noi interessa, è necessario approfondire il caso dell’illegittima sostituzione della propria all’altrui persona. L’attore, segnatamente, mediante un qualsiasi comportamento atto a far apparire la propria persona diversa da quella che è realmente, inganna gli altri sulla propria identità. I vantaggi derivanti dall’utilizzo di una diversa identità, integranti il richiesto dolo specifico, possono essere tra i più vari, ricomprendendo anche la possibilità di intrattenere nel web rapporti con altre persone (essenzialmente di sesso opposto) o di soddisfare una propria vanità (vantaggio non patrimoniale).
Tanto premesso, non può revocarsi in dubbio il fatto che la stessa ha dovuto affrontare con l’avanzare della tecnologia la questione dei “social network”. Invero, ci si è chiesti se l’utilizzo abusivo di un’immagine sul web potesse comunque configurare il delitto di cui all’art. 494 c.p. Del resto, parliamo di circostanze che accadono tutti giorni, dove “potenzialmente” potremmo essere anche noi le vittime.
Ebbene, la Suprema Corte sul punto ha statuito che: “il delitto di sostituzione di persona è integrato anche dalla condotta di colui che crea ed utilizza un profilo su un social network, mediante l’abusivo inserimento dell’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un nickname di fantasia e a caratteristiche personali negative”. Ed ancora, “in relazione all’elemento soggettivo, ha precisato che il dolo specifico del delitto – rappresentato dal fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale e non, oppure di recare ad altri un danno – si ritiene configurato nell’ipotesi di utilizzo del profilo al fine di intrattenere rapporti con altre persone o per il soddisfacimento di una propria vanità o ancora al fine di ledere la dignità e l’immagine della persona offesa” (Cass. Pen., sez. V, 16 giugno 2014, n. 25774).
E’ necessario, infine, sottolineare un altro aspetto: dalla consumazione di detto reato, comporta ovviamente il sorgere in capo alla vittima il diritto di vedersi risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.



