IL “PALO” PUÒ RISPONDERE DI RAPINA COMMESSA DA UN COMPARTECIPE QUANDO SI ERA ACCORDATO SOLTANTO PER UN FURTO? VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE
Domanda:
Il “palo” può rispondere di rapina commessa da un compartecipe quando si era accordato soltanto per un furto?
Risposta:
Questione delicata in merito al “concorso anomalo”.
Il concorso anomalo – art. 116 c.p. e art. 110 c.p.
Il quesito richiesto impone di esaminare la delicata questione del concorso anomalo nel reato di cui all’art. 116 c.p.
Preliminarmente, occorre svolgere brevi cenni in merito all’istituto generale previsto dall’art. 110 c.p.; al riguardo, esso presuppone diversi elementi costitutivi: una pluralità di persone; la commissione di un reato; il dolo del concorrente, che si caratterizza nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla commissione del reato.
Per completezza espositiva, giova precisare che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente.
Procedendo in avanti, è necessario ora esaminare “il concorso anomalo” dal momento che è stato commesso un reato non concordato precedentemente; invero, se fosse stato perpetrato soltanto il reato di furto, si sarebbe dovuto applicare al “palo” l’art. 110 c.p.
Il concorso anomalo – il concorrente è comunque responsabile anche quando questi non lo abbia voluto
Ebbene, l’art. 116 c.p. prevede che il concorrente debba ritenersi responsabile del reato diverso commesso dagli altri correi, anche quando questi non lo abbia voluto, ma che gli sia in ogni caso imputabile come conseguenza della sua azione od omissione.
E’ rilevante affermare che tale norma ha destato dubbi di legittimità costituzionale allorquando, in un primo momento, appariva incompatibile con il rapporto di causalità di cui all’art. 40 c.p.; successivamente, la Corte Costituzionale ha però deciso di addebitare il reato diverso o più grave sul rilievo che il concorrente avrebbe potuto rappresentarsi nella sua psiche detti reati quali sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto.
Occorre una doverosa precisazione: l’evento diverso non deve essere stato minimamente accettato dal compartecipe quale sviluppo logico di quello voluto, poiché in tal caso si applicherebbe l’art. 110 c.p.
Il concorso anomalo – da furto a rapina
Nel caso in esame, non può revocarsi in dubbio che la rapina sia un evento che il compartecipe avrebbe ben potuto rappresentarsi come conseguenza del furto inizialmente concordato; del resto, anche il possesso, per esempio, di un cacciavite e di un piede di porco non possono che denotare allo stesso tempo una condotta di una certa portata offensiva, considerato che gli stessi possono essere utilizzati con violenza sia sulle cose che sulle persone.
Di conseguenza, il “palo” risponderà del reato più grave ai sensi dell’art. 116 c.p., se il fatto sia uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, ma ovviamente non accettato.



