DOMANDA? (Il prelievo di materiale biologico e la libertà personale dell’individuo)
La rilevazione della prova scientifica in particolare il prelievo di materiale biologico può andare a pregiudicare la libertà personale di un individuo?
RISPOSTA:
La libertà personale dell’individuo è garantita dallo stato italiano all’art 2 della carta costituzionale. Tale diritto tuttavia può subire delle restrizioni e limitazioni durante un processo per: la ricostruzione di fatti storici; l’accertamento delle responsabilità.
Il tema del prelievo di materiale biologico in merito ai limiti ed alle garanzie previsti a favore della persona e in particolare, dell’imputato, vi sono rilievi da parte della dottrina e della giurisprudenza, in particolare, riguardo al prelievo coattivo di materiale biologico è finalizzato al reperimento di elementi probatori. Vi sono contrapposti interessi: da un lato l’esigenza di non disperdere il materiale probatorio relativo alla commissione del fatto e dall’altro il bisogno di non pregiudicare le libertà fondamentali dell’uomo e il suo diritto di difesa. Data la possibilità che tale prelievo venga effettuato sul corpo di una persona, è evidente come tale operazione incida sulla libertà personale la cui natura prioritaria e l’inviolabilità ne fanno discendere un’innegabile conquista di civiltà e risulta fissata nella nostra Carta costituzionale all’art 2 . Alla base di tale riconoscimento vi è la volontà di sancire la precedenza sostanziale della persona umana rispetto allo Stato in cui l’individuo è posto al centro e da cui deriva l’inviolabilità della libertà personale, prima tra quelle individuate nel testo costituzionale.
Tale diritto come altri fondamentali diritti della persona possono subire restrizioni e limitazioni più o meno incisive in nome dello scopo del processo quali la ricostruzione dei fatti storici e l’accertamento delle responsabilità. In effetti la ricostruzione del fatto storico è sempre più frequentemente affidata ai risultati della prova scientifica. E’ in tale ambito che acquisisce rilievo la tutela della libertà personale , la tutela della riservatezza dell’individuo , nonché la tutela di altri beni costituzionalmente protetti tra cui la salvaguardia dell’integrità fisica e quindi del bene salute , ma anche dello stesso diritto di difesa nella sua componente del diritto.
La sentenza della Corte Costituzionale 238/1996 ha posto un punto fermo secondo il quale le operazioni di prelievo biologico , preliminari all’esperimento di perizie e di consulenze tecniche, non possono essere disposte in assenza del consenso della persona che vi deve essere sottoposta, sia essa indagata , imputata , persona offesa , parte civile o persona estranea al procedimento penale . La libertà personale si configura come presupposto di tutte le altre libertà in quanto le precede e le condiziona e rappresenta, secondo l’articolo 13 Cost., un vero e proprio diritto soggettivo che può essere fatto valere nei confronti sia dei privati sia dei pubblici poteri, infatti l’art. 13 Cost. riconosce e garantisce la libertà personale non solo attraverso la proclamazione della sua inviolabilità ma ne determina i presupposti ed i limiti per l’esercizio dei poteri di coercizione da parte della pubblica autorità. In materia di prelievi coattivi bisogna quindi determinare quali siano tali presupposti e tali limiti, al fine di verificare fino a che punto possa estendersi il potere dell’autorità giudiziaria in questo campo.



