VEDIAMO COS’È E A CHI PUÒ ESSERE CONCESSA LA DETENZIONE DOMICILIARE
Domanda:
Cos’è la detenzione domiciliare? Quando e a chi può essere concessa?
Risposta:
La detenzione domiciliare è un istituto che consente al condannato di scontare la pena detentiva o parte di essa, presso la propria abitazione, o in un altro luogo di privata dimora o di cura e/o di assistenza. La detenzione domiciliare può essere concessa nei casi di condanna sino a tre anni dai Tribunali di Sorveglianza competenti a soggetti che siano stati condannati ad una pena detentiva e debbano ancora scontare un residuo di pena non superiore a due anni, previa valutazione dell’idoneità del condannato per la misura.
LA DETENZIONE DOMICILIARE- DI COSA SI TRATTA E A CHI PUÒ ESSERE CONCESSA
Dal 2010 esiste anche la detenzione domiciliare speciale concedibile direttamente dal Magistrato di Sorveglianza ma solo per gli ultimi 12 mesi di pena, poi aumentati nel 2012 a 18 mesi; tale misura, inizialmente provvisoria sino al 31.12.2013, è divenuta definitiva. Alcuni detenuti non hanno un domicilio idoneo e sono rare le strutture che si prestano all’accoglienza di chi non disponga del domicilio perché non l’ha mai avuto, perché è venuto meno durante il periodo di carcerazione, perché gli ex coabitanti rifiutano di ospitarlo nuovamente, perché il domicilio è frequentato da pregiudicati o perché il domicilio proposto non è facilmente controllabile dalle forze dell’ordine. Può essere concessa per un periodo non superiore a quattro anni, ad esclusione dei condannati per i particolari reati previsti dall’art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario quali mafia, stupro di gruppo, estorsione, alle madri o a padri esercenti la potestà, qualora la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole o con prole convivente di età inferiore ai 10 anni; a persone in condizioni di salute particolarmente gravi, tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari presenti sul territorio; a persone di età superiore a 60 anni, se inabili anche parzialmente; a persone di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
Alcuni condannati non hanno un domicilio idoneo, o perché sono stranieri o comunque persone che vivono ospiti saltuariamente presso terzi oppure presso parenti o mariti/mogli/conviventi che non li vogliono in casa perché nel frattempo hanno trovato un altro compagno/a oppure per evitare il discredito con i vicini perché i carabinieri o la polizia controllano se sono in casa anche in orario notturno; talvolta il domicilio può non essere ritenuto idoneo per altri motivi quali edificio fatiscente o sovraffollato o posto in luogo difficilmente controllabile oppure per la presenza di altri pregiudicati.
La detenzione domiciliare rappresenta la massima misura restrittiva per le donne con figli al di sotto dei tre anni, salvo casi di madri plurirecidive o colpite da condanne oltre i 4 anni. Il provvedimento costituito da misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori prevede che le donne incinte e le madri con prole di età inferiore ai 10 anni possano usufruire della detenzione domiciliare dopo aver scontato un terzo della pena, oppure 15 anni nei casi di ergastolo. Il giudice infine può, a tutela dello sviluppo psicofisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l’applicazione della norma anche alla madre di prole con età superiore ai dieci anni. Sono previste per legge prevede alcune limitazioni alla concedibilità della detenzione domiciliare ai detenuti ed agli internati per particolari delitti previsti dagli artt. 416-bis e 630 c.p., dall’art. 74 del D.P.R. n. 309/90 ai quali può essere concessa la detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia; ai detenuti ed agli internati per i delitti commessi per finalità di terrorismo ed in generale a tutti quelli indicati dall’art. 4bis dell’Ordinamento penitenziario può essere concessa la detenzione domiciliare solo se si possa escludere la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva e solo dopo che questi elementi siano assodati dopo almeno 30 giorni di carcerazione o, comunque, un quarto della pena.
L’istanza per essere ammessi alla detenzione domiciliare deve essere presentata: se il soggetto è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena; se il soggetto è detenuto al Magistrato di sorveglianza competente.
L’istanza viene trasmessa dall’ufficio ricevente al Tribunale di sorveglianza, che decide in merito con propria ordinanza, impartendo le disposizioni per gli interventi dei Servizi Sociali.Il magistrato di sorveglianza, nel caso di persona detenuta, se ravvisa che vi siano tutti gli elementi per la concessione del beneficio e ritenga di voler proporre l’accoglimento dell’istanza al Tribunale di sorveglianza può anticipare provvisoriamente la concessione del beneficio, in attesa della futura concessione definitiva; il Tribunale di sorveglianza può in seguito confermare la concessione del beneficio o decidere diversamente.
Il Magistrato di sorveglianza può sospendere la detenzione domiciliare quando vengano a cessare i requisiti per poter godere del beneficio; nel caso in cui il soggetto ponga in essere comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione del beneficio; se il soggetto viene denunciato per il reato di evasione o nel caso in cui i Servizi Sociali danno notizia al Magistrato di sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura.
Il Magistrato di sorveglianza trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza il quale decide con ordinanza in merito all’accoglimento o al rigetto della proposta di revoca.



