Come quella del reato, la prescrizione della pena è strettamente collegata al decorso del tempo. Si rileva tuttavia che in tal caso la persona è già stata condannata con sentenza definitiva. Si differenzia dalla prescrizione del reato poichè in questo caso la prescrizione interviene prima della condanna dell’imputato.
Il tempo necessario per quella della pena è pari al doppio di quello fissato nella sentenza di condanna. In ogni caso, la pena non può mai prescriversi in un termine superiore ai trent’anni o inferiore ai dieci.
Eccezione viene fatta quando si tratta di recidivi e negli altri casi espressamente stabiliti dalla legge; difatti in queste ipotesi non viene applicata la prescrizione (deliquenti abituali, ecc…).
Le pene previste per le contravvenzioni si estinguono, invece, nel termine di cinque anni.
La prescrizione della pena decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta definitiva, ma non è stata eseguita, oppure dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena.



