L’agente omette di sanzionare il conducente

L’agente omette di sanzionare il conducente

 


L’AGENTE OMETTE DI SANZIONARE IL CONDUCENTE. VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE.

Domanda:

L’agente che omette di sanzionare il conducente configura un “abuso d’ufficio”?

Risposta:

Dipende. Vediamo in quali casi.

L’agente omette di sanzionare il conducente – art. 323 c.p.

Il reato di cui ci occupiamo è quello dell’abuso d’ufficio, disciplinato dall’art. 323 c.p.

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni..”

Caratteristica peculiare di detto reato è sotto il suo profilo soggettivo: è necessario il dolo intenzionale.

L’agente omette di sanzionare il conducente – vantaggio o danno procurati intenzionalmente

La Suprema Corte ha precisato, al riguardo, che “la nuova formulazione dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 323 del c.p. richiede che vantaggio, o il danno, ingiusto siano procurati “intenzionalmente”, con rappresentazione e volizione dell’evento come conseguenza immediata e diretta della condotta dell’agente e obiettivo primario da costui perseguito e, quindi, il dolo specifico previsto nella vecchia normativa risulta sostituito dal dolo generico rafforzato dal predetto avverbio” (Cassazione Penale, sez. sesta n. 35859 del 7 maggio 2008).

L’agente omette di sanzionare il conducente – specifica competenza professionale dell’agente e rapporti personali

Inoltre, la sussistenza dell’elemento soggettivo “non può provenire esclusivamente dal comportamento “non iure” osservato dall’agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell’agente, i rapporti personali tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Cass. pen., Sez. VI, 27 giugno 2007, n. 35814).

Pertanto, occorre accertare se l’agente durante il controllo abbia posto in essere una condotta effettivamente finalizzata a favorire il conducente, fermo restando la verifica delle relazioni con quest’ultimo; ebbene, si dovrà escludere detto reato allorquando l’omissione sia avvenuta soltanto durante un occasionale controllo su strada nei confronti di un soggetto privo di relazioni.

Sul punto, si è espressa la Cassazione Penale con la sentenza del 11 ottobre 2017, n. 46788.

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