Le obbligazioni condominiali da fatto illecito

Le obbligazioni condominiali da fatto illecito

 


VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE PER QUANTO RIGUARDA LE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI DA FATTO ILLECITO

Domanda:

Le obbligazioni condominiali da fatto illecito hanno natura parziaria o solidale? O meglio, in caso di responsabilità extracontrattuale il danneggiato può vedersi riconoscere il risarcimento anche solo da un condomino in solido?

Risposta:

La risposta è affermativa.

Le obbligazioni condominiali da fatto illecito – Suprema Corte:

Parliamo di un tema molto dibattuto in giurisprudenza; invero, la Suprema Corte aveva in un primo momento preso la “strada” della parziarietà intrinseca della prestazione.

Sul punto, la stessa dichiarava che l’art. 1292 c.c. definisce l’obbligazione in solido quella in cui più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione e aggiunge che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità. L’art. 1294 c.c. stabilisce, inoltre, che il condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

Tuttavia, giova evidenziare che nessuna delle predette norme precisa la ratio della solidarietà. Appurata che la solidarietà raffigura un principio riguardante i condebitori in genere, la Suprema Corte però sostiene che tale principio generale è valido laddove, in concreto, sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge per l’attuazione congiunta del condebito.

Pertanto, dal momento che l’obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile (in quanto somma di denaro); che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge; accertato, inoltre, che l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, tutto ciò comporta che le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà.

Le obbligazioni condominiali da fatto illecito – Riforma del 2012:

Successivamente, a sorpresa è intervenuta la riforma del 2012, che ha modificato in maniera rilevante la materia, prevedendo la possibilità che i creditori del condominio possano agire anche nei confronti dei condomini adempienti sia pure a condizione che siano stati preventivamente escussi i condomini morosi (art. 63 disp. att. c.c.).

Il fondamento della decisione deve ricercarsi nella scelta del legislatore di venire incontro alle esigenze del creditore, il quale troverebbe serie difficoltà a conseguire quanto gli spetta.

Con riferimento a tale questione, la Cassazione ha statuito la natura solidale dell’obbligazione; sul punto, ha dichiarato anche che l’applicabilità dell’art. 2055 c.c., che opera un rafforzamento del credito, trova fondamento nella struttura stessa della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c.

Di conseguenza, “il risarcimento del danno da cosa in custodia di proprietà condominiale non si sottrae alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, 1 comma c.c., individuati nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili” (Cass., 29 gennaio 2015, n. 1674).

Articoli che potrebbero interessarti

Assegno-divorzile-dopo-il-divorzio-studio-legale-carpoca-milano
Ultimi articoli

Assegno divorzile dopo il divorzio

Assegno divorzile dopo il divorzio: è possibile richiederlo dopo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza del 2021 In materia di assegno

STUDIO DI MILANO

Studio legale Carpoca
Via Vivaio, 24
20122 Milano
Italia

STUDIO DI LUGANO

Studio legale Carpoca
Via Serafino Balestra, 9
6900 Lugano
Svizzera

Lunedì – Venerdì: 09:00 – 18.00

Sabato: 09:00 – 13.00

Domenica: chiuso

Monday – Friday: by appointment

Saturday: by appointment

Sunday: closed