VEDIAMO COSA DICE LA NORMATIVA IN MATERIA DI LEGALITÀ DELLE PENE E LIBERTÀ PERSONALE
L’art. 2 c.p. stabilisce la retroattività della norma favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile, dunque nel caso in cui sia stato introdotto dalla legge successiva un trattamento sanzionatorio più favorevole per un fatto che continua ad avere rilevanza penale non potrà procedersi a rideterminazione della pena.
Secondo il principio di intangibilità del giudicato penale, la decisione del giudice in ordine ad un determinato fatto non è più soggetta ad impugnazione, giudicato formale, e diviene definitiva ed irrevocabile e contiene un accertamento definitivo, giudicato sostanziale, in ordine alla sussistenza del fatto, illiceità penale, attribuibilità all’imputato, e non può essere ulteriormente ripetuto, con riferimento allo stesso fatto ed allo stesso autore, pena la violazione del divieto di ne bis in idem.
L’art. 2 c.p. stabilisce la retroattività della norma favorevole al reo e l’irretroattività della legge più sfavorevole, salvo che sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile, dunque nel caso in cui sia stato introdotto dalla legge successiva un trattamento sanzionatorio più favorevole per un fatto che continua ad avere rilevanza penale non potrà procedersi a rideterminazione della pena, applicata in vigenza di precedente normativa meno favorevole, allorquando essa sia stata applicata in forza di sentenza già passata in giudicato e divenuta irrevocabile. La corte Costituzionale nella sent. 74 del 1980 infatti ha affermato che nell’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti esauriti con sentenze irrevocabili, e secondo l’intangibilità del giudicato , non si possano rideterminare le pene, salvo nel caso di abrogazione della legge incriminatrice.
Si è assistito però all’erosione del principio di intangibilità del giudicato a seguito della revoca di sentenze definitive sulla base della declaratoria di incostituzionalità di norme incidenti sul trattamento sanzionatorio, determinando così un regime più favorevole al reo, le quali prevedevano circostanze aggravanti o prevedevano il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata. Come nel caso di declaratoria dell’incostituzionalità dell’aggravante della clandestinità e declaratoria di incostituzionalità del divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99 c.p. delle attenuanti speciali della lieve entità di cui al vecchio testo dell’art 73 DPR 309/90, della particolare tenuità della ricettazione di cui all’art. 648 c.p., della minore gravità della violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. e dell’attenuante premiale di cui all’art. 73, 7° comma, DPR 309/90.
Il principio di immutabilità del giudicato ha subito erosione anche con riguardo ai casi in cui lo stesso risulti formato in applicazione di leggi riconosciute incostituzionali in quanto confliggenti con la CEDU come nel caso Scoppola in cui veniva inflitta condanna all’ergastolo per gravi delitti contro la persona, nonostante la scelta del rito abbreviato, a seguito dell’emanazione del dl 340/2000 che introduceva una modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio conseguente alla scelta del predetto rito. Il riconosciuto contrasto di tale norma con la CEDU ha posto l’esigenza di eliminare le conseguenze negative prodotte a carico di tutti coloro i quali, pur trovandosi nella medesima situazione, non avevano proposto ricorso alla Corte di Strasburgo e condannati dunque all’ergastolo.
Si verifica inoltre erosione del giudicato ogni qualvolta a fronte di un quadro normativo immutato vi sia una interpretazione più favorevole della medesima norma incriminatrice da parte delle Sezioni Unite ed il giudice dell’esecuzione applichi il principio di retroazione favorevole di cui all’art. 2 comma 2 c.p.



