Ai sensi dell’art. 590 cp “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309”.
Il bene giuridico oggetto di tutela è l’integrità fisica e mentale della persona colpita.
Quanto al concetto di malattia, la giurisprudenza tradizionale la identificava con qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, anche se localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali.
La giurisprudenza moderna, invece, al fine di restringere una nozione così estesa di malattia, la identifica invece come una perturbazione funzionale, qualificandola come un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implichi una sensibili menomazione funzionale dell’organismo.
Dal punto di vista soggettivo, non è richiesta la volontà di causare u particolare tipo di lesione, essendo sufficiente la volontà e consapevolezza di cagionare una violenta manomissione dell’altrui persona.



