REATO DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI. VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE.
Domanda:
Il maltrattamento di animali.Quando è reato?
Risposta:
Vediamo cosa dice la legge.
Maltrattamento di animali – art. 544-ter c.p.
Il reato di “maltrattamento di animali” è disciplinato dall’art. 544-ter c.p. che punisce “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche” con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Sotto il profilo oggettivo, l’art. 544-ter c.p. punisce chiunque si renda autore di “lesioni” o di “sevizie” ad un animale.
Maltrattamento di animali – reato anche senza lesioni fisiche
La giurisprudenza ha chiarito, sul punto, che per integrare il reato non occorrono lesioni necessariamente fisiche, ma è sufficiente la sofferenza degli animali (Cass. n. 46291/2003).
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, esso si configura “come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, senza necessità” (Cass. n. 24734/2010).
Non può non rilevarsi, inoltre, che il reato de quo sia procedibile d’ufficio e, pertanto, è sufficiente anche una segnalazione alle Autorità competenti, le quali, vagliando il fatto esposto, decideranno se procedere o meno.
Maltrattamento di animali – uso del collare elettrico
Non è superfluo rammentare, peraltro, il caso del “collare elettrico”, poiché la Cassazione con sentenza n. 38034/2013 ha sancito che “l’utilizzo dello stesso, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra il reato di cui all’art. 727 cod. pen., concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale”.



