Nullità del testamento

Nullità del testamento

 


NULLITÀ DEL TESTAMENTO. SE LA MOGLIE INFLUENZA IL MARITO IL TESTAMENTO È IMPUGNABILE? VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE

Domanda:

La moglie che allontana il proprio marito, successivamente de cuius, dalla propria famiglia di origine può determinare la nullità del testamento lasciato da quest’ultimo?

Risposta:

È necessario verificare il tipo di “influenza”.

Nullità del testamento – diritti di successione verso la moglie

Capita sovente che il marito lasci per intero il proprio patrimonio alla moglie, magari appena sposata, con un testamento, senza lasciare alcunché agli ulteriori parenti; conseguentemente, questi per accaparrarsi qualcosa promuovono un’azione legale.

Per meglio comprendere la vicenda è necessario una premessa generale in merito all’istituto.

A tal proposito, non è superfluo ricordare che la successione mortis causa sia un fenomeno giuridico in forza del quale i rapporti giuridici, facenti capo ad un soggetto, vengono trasmessi, a seguito della sua morte, ad un altro che, quindi, subentra nella titolarità degli stessi.

Nullità del testamento – due fattispecie di successione

Tale fenomeno può dar luogo a due distinte fattispecie di successione, entrambe richiamate dall’articolo 457 c.c.: l’una, detta legittima, in forza della quale l’eredità si devolve per legge e che trova applicazione quando il soggetto non disponga dei suoi beni tramite testamento; e l’altra, detta testamentaria, in forza della quale il soggetto, cosiddetto testatore, disponga, in tutto o in parte, degli stessi mediante un atto unilaterale che prende il nome di testamento, appunto.

In merito al secondo caso, il primo comma dell’articolo 587 c.c. prescrive che: «Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.»

Occorre rilevare, inoltre, che l’ordinamento giuridico riconosca diverse tipologie di testamento, indicate agli articoli 601 c.c. e seguenti, sulla base dei requisiti formali impiegati dal testatore.

Precisamente, e per ciò che interessa nel caso de quo, l’articolo 602 c.c. disciplina la fattispecie del cosiddetto testamento olografo e prescrive che: “Il testamento olografo dev’essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione dev’essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno.”

Nullità del testamento – volontà del testatore influenzata

In merito all’invalidità del testamento olografo, occorre esaminare per risolvere il quesito in esame i casi di annullabilità determinata da violenza, dolo ed errore di cui all’articolo 624 c.c.

A tal proposito, l’articolo 624 c.c. prescrive che: «La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l’effetto di errore, di violenza o di dolo. L’errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore.»

In queste ipotesi, pertanto, la volontà del testatore appare influenzata, in maniera decisiva, dal comportamento di un terzo che, inducendo in errore, impiegando violenza o utilizzando mezzi fraudolenti, incide sul processo formativo della volontà testamentaria del soggetto.

Questi, infatti, a seguito di dette condotte, compie una disposizione testamentaria che non avrebbe compiuto se la propria volontà si fosse formata liberamente.

Nullità del testamento – l’allontanamento del marito da solo non basta a rendere nullo il testamento

L’allontanamento del marito, a seguito del matrimonio, dalla propria famiglia di origine e dagli amici configura una circostanza che da sola non può desumere che la moglie abbia posto in essere una qualche attività idonea ad influenzare le disposizioni testamentarie del marito.

Ciò, non solo con riferimento alle ipotesi di violenza fisica e di induzione in errore mediante rappresentazione di fatti diversi che, da soli, abbiano costituito l’unico motivo che abbia determinato il marito a disporre nel modo in cui ha fatto; ma, anche, in riferimento all’ipotesi di dolo.

Al riguardo, infatti, è principio ormai consolidato che, ai fini della sussistenza del dolo ex articolo 624 c.c., non sia sufficiente ogni influenza o condizionamento nei confronti del testatore ma, al contrario, sia necessario l’impiego di mezzi fraudolenti che, anche avuto riguardo dell’età, delle condizioni di salute e dello stato psicofisico, siano idonei a trarre in inganno lo stesso testatore.

A tal proposito, peraltro, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che:Per affermare l’esistenza della captazione della volontà, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti che siano da ritenersi idonei ad ingannare il testatore e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato” (Cass. Civ.14011/2008).

Pertanto, nel caso in cui non possa ravvisarsi una simile attività da parte della moglie in danno di del marito, deve ritenersi che i parenti non siano legittimati ad impugnare, ex articolo 624 c.c., la disposizione testamentaria del de cuius.

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