Obbligo di conservazione dei tabulati telefonici

Obbligo di conservazione dei tabulati telefonici

Obbligo di conservazione dei tabulati telefonici da parte della Telecom

Oggi parliamo dell’ obbligo di conservazione dei tabulati telefonici e della normativa in materia.

L’obbligo dai canonici 24 mesi è stato alzato ad ulteriori 24 mesi..

La questione del termine di ventiquattro mesi  relativo all’obbligo della Telecom di conservare i tabulati del traffico telefonico estesa ad un ulteriore periodo di ventiquattro mesi  previsto per l’accertamento e la repressione dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett a) c.p.p. e di quelli in danno ai sistemi informatici e telematici è stata dibattuta ampiamente poiché è stata oggetto di numerosi ricorsi alla Corte Suprema, perché si scontra con l’applicazione del codice della privacy art. 132, commi 1 e 3, d.l. 24 dicembre 2003 n. 354, conv in legge 26 febbraio 2004 n. 45 e 6, comma 3 d.l. 27 luglio 2005 n. 1444 conv in legge 31 luglio 2005 n. 155, il quale prevedeva un termine di mesi ventiquattro per la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico per finalità di accertamento e repressione dei reati, entro il quale il difensore dell’imputato o dell’indagato poteva chiedere direttamente  al fornitore i dati relativi al proprio assistito.

Vi sono infatti due diritti contrapposti quello alla privacy e quello di difesa che si traducono nella necessità di bilanciare il diritto dei terzi coinvolti nei dati di traffico telefonico alla segretezza delle comunicazioni e il diritto di difesa al quale è funzionale l’esigenza investigativa dei privati richiedenti l’accesso. Il suddetto bilanciamento tra i diversi valori in campo è stato operato direttamente dal legislatore che, nell’art. 132 cod. privacy ha consentito l’utilizzazione dei dati telefonici per un periodo di ventiquattro mesi o quarantotto per i procedimenti riguardanti l’accertamento di una categoria predeterminata di crimini (quelli di cui all’art. 407, comma 2, lett a c.p.p.), presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale.

La Cassazione ha ravvisato un ragionevole bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore, tra il diritto inviolabile dei singoli alla libertà e segretezza delle comunicazioni e l’interesse primario alla repressione dei reati, al quale è ancillare il diritto di difesa delle persone coinvolte (sent. 372/2006; sent. 1625 28/1/2016).
Oggi sono cambiati i termini di conservazione dei dati relativi al traffico da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazioni alla luce della direttiva 2006/24/CE.

In sede di conversione del D.L.354/03, la L. 45/2004 ha ristretto la durata di conservazione in 24 mesi più altri 24 mesi per finalità di accertamento e repressione dei reati. L’acquisizione avviene presso il fornitore esclusivamente co decreto motivato del giudice su istanza del PM. Decorso il primo termine di 24 mesi i dati sono conservati dal fornitore per ulteriori 24 mesi esclusivamente per finalità di accertamento e repressione di gravi reati di cui all’art. 407, comma 2, let. A) del c.p.p.  e dei delitti in danno di sistemi informatici e telematici (art. 132, comma 2).

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