IL MERO OCCULTAMENTO DI UN BENE SOTTO IL GIUBBOTTO ALL’INTERNO DI UN SUPERMERCATO COSTITUISCE UN’AGGRAVANTE DEL FURTO? VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE
Domanda:
Il mero occultamento di un bene sotto il giubbotto all’interno di un supermercato costituisce un’aggravante del furto?
Risposta:
No. Ma vediamo i dettagli in questo articolo.
Occultamento di un bene sotto il giubbotto – definizione di furto e art. 624 c.p.
Al fine di comprendere meglio il quesito, occorre preliminarmente esaminare il reato di furto.
Come è noto, l’art. 624 c.p. punisce chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, mediante sottrazione ed impossessamento. In particolare, la “sottrazione” attiene alla condotta, all’azione dell’agente; “l’impossessamento”, che è un effetto della predetta, attiene più propriamente all’evento. Ciò che determina il perfezionamento del reato è, oltre ad essersi impossessato del bene, l’aver instaurato con la cosa una relazione diretta al di fuori del controllo del soggetto passivo.
Per quanto concerne il profilo soggettivo, è necessario il dolo specifico, costituito dallo scopo di trarre profitto dalla sottrazione; tuttavia, è ravvisabile a parere della giurisprudenza anche il dolo eventuale.
Occultamento di un bene sotto il giubbotto – aggravante “del mezzo fraudolento”
In merito al quesito, è doveroso procedere ad un’attenta analisi in proposito “dell’occultamento di un bene all’interno di un giubbotto”, poiché potrebbe costituire l’aggravante “del mezzo fraudolento”.
Tale circostanza aggravante speciale è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale: da una parte, si sosteneva che il mero nascondimento della merce sottratta sulla persona non integrasse l’aggravante; dall’altra invece, riteneva la sussistenza della stessa per aver posto in essere un’azione insidiosa.
Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite a sostegno della prima tesi (Cass. S.U., 18 luglio 2013, n. 40354), precisando anche che “l’aggravante del mezzo fraudolento sussiste quando la condotta dell’azione sia dotata di marcata efficienza offensiva, astuzia e scaltrezza…”.
Occultamento di un bene sotto il giubbotto – querela del responsabile punto vendita
Esclusa allora la predetta aggravante, giova procedere all’esame della querela presentata dal responsabile del punto vendita, dal momento che il furto semplice è punibile solo a querela di parte.
D’altronde, spesso accade che, sebbene siano per la maggior parte dei casi grandi “catene” commerciali, ovviamente l’amministratore delegato non sia presente al momento del fatto, e allora ci si pone il dubbio se la querela presentata dal responsabile del punto vendita possa ritenersi valida.
Non può revocarsi in dubbio il fatto che la persona offesa sia il titolare del diritto di querela ai sensi dell’art. 120 c.p.: ebbene, è doveroso identificare la posizione del “responsabile di un centro commerciale”.
Dopo una serie di contrasti tra varie Sezioni della Cassazione nelle quali ci si focalizzava sul possesso o meno della qualità di legale rappresentante dotato di poteri anche sul piano processuale, sono intervenute le Sezioni Unite le quali hanno stabilito che sono legittimati a proporre la querela anche i meri possessori del bene, i quali possono anche non avere un titolo giuridico “Cass. S.U., 18 luglio 2013, 40354).
In conclusione, il mero nascondimento di un bene sotto il giubbotto non costituisce l’aggravante del “mezzo fraudolento” del furto ed, oltre a ciò, la querela presentata dal responsabile del punto vendita deve ritenersi valida.



