OMETTERE INFORMAZIONI IN UN COLLOQUIO DI LAVORO. IL DATORE PUÒ ANNULLARE IL CONTRATTO? VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE
Domanda:
Il candidato che omette volontariamente di indicare alcune informazioni considerate rilevanti ai fini dell’assunzione lavorativa comporta l’annullamento del contratto?
Risposta:
Dipende. Si dovrà necessariamente valutare il caso di specie, in maniera tale da poter verificare se sussistano o meno i presupposti per un’eventuale azione di annullamento
Omettere informazioni in un colloquio di lavoro – vizi che possono causare l’annullamento del contratto
Capita sovente che il candidato cerchi di sfoggiare tutte le proprie abilità, enfatizzando le proprie prestazioni, e ancora, omettendo magari di fornire alcuni episodi “scomodi” del passato. Ebbene, ci si chiede se il contratto lavorativo successivamente stipulato possa essere annullato da parte del datore di lavoro.
Al riguardo, non è superfluo riportare l’art. 1427 c.c., ai sensi del quale dispone che: “il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza, o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto secondo le disposizione seguenti.”
Il legislatore, in proposito, ha voluto fare assurgere tali vizi a cause di annullamento del contratto, considerato che questi siano idonei ad incidere sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a causa della quale il contraente si sia determinato a stipulare.
In particolare, l’errore deve essere necessariamente essenziale e riconoscibile, mentre la violenza può anche essere morale ed estrinsecarsi nella forma della minaccia.
Omettere informazioni in un colloquio di lavoro – il dolo in due possibili circostanze
Per quanto qui interessa, in merito al dolo l’art. 1439 c.c. stabilisce che: “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato”.
In particolare, perché sussista il dolo occorre che il raggiro o l’inganno abbiano agito come fattore decisivo e determinante della volontà negoziale.
Qui possono trovarsi due possibili circostanze; in particolare, se il candidato abbia mantenuto un silenzio ad una precisa domanda, ovvero se abbia semplicemente omesso dolosamente di indicare uno specifico fatto.
Nel primo caso, la condotta deve necessariamente essere sussunta nei casi di dolo omissivo, posto che sul candidato incombeva il dovere, in ossequio ai principi di correttezza e di buona fede al momento della formazione del contratto, di informare il datore di lavoro circa i propri specifici trascorsi lavorativi.
Infatti, anche la Suprema Corte ha stabilito che: “le false o omesse indicazioni di fatti la cui conoscenza è indispensabile alla controparte per una corretta formazione della sua volontà contrattuale possono comportare l’annullamento del contratto per dolo, nel caso in cui la controparte, qualora fosse stata a conoscenza delle circostanze maliziosamente taciute, non avrebbe concluso il contratto, o possono comportare l’obbligo per il contraente mendace o reticente di risarcire il danno, ove la controparte si sarebbe comunque determinata a concludere l’affare, ma a condizioni diverse, salvo che il contraente mendace non provi che la controparte era comunque a conoscenza dei fatti da lui maliziosamente occultati o che avrebbe potuto conoscerli, usando la normale diligenza; l’accertamento se si versi in una ipotesi di dolo determinante o incidente costituisce valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata” ( Cass., sez. II, 5 febbraio 2007, n. 2479).
Mentre nel secondo caso, si precisa che, sebbene il dolo, in genere, consista in un comportamento commissivo idoneo ad influire, con notizie false, con parole o con fatti, sul consenso, lo stesso possa concretizzarsi anche in condotte di tipo omissivo, che si traducono nel silenzio o nella reticenza di fatti o circostanze decisive.
Sul punto, come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini del dolo omissivo, rilevante ai sensi dell’art. 1439 c.c., “il semplice silenzio serbato da una delle parti, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l’altro contraente, non integrano — salvo che l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito, determinando l’errore del deceptus gli estremi del dolo omissivo rilevante ai sensi dell’art. 1439 c.c., e non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto, tanto più ove il silenzio non riguardi elementi costitutivi del rapporto o qualità essenziali del lavoratore, ma circostanze non essenziali, che la parte non è tenuta a dichiarare in sede di trattative” (Cass. Civ. Sez. Lav., 17/05/2012 n. 7751).
Pertanto, si dovrà necessariamente valutare il caso di specie, in maniera tale da poter verificare se sussistano o meno i presupposti per un’eventuale azione di annullamento.



