L’articolo 612 ter del codice penale rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.
In soldoni, l’autore del predetto reato è chi possiede del materiale i cui contenuti rappresentano immagini o video sessualmente espliciti e li diffonde senza il consenso della parte interessata.
In presenza di particoloari ipotesi, la legge prevede un inasprimento della pena. Infatti, la pena è aumentata se la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti è commessa dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
Trattasi di reato perseguibile a querela della persona offesa. E’ presente tuttavia un’eccezione in merito al termine: è stabilito un termine lungo di sei mesi.



