Oggi parliamo di provvigioni ai mediatori non iscritti.
Spettano della provvigioni ai mediatori che mettono in contatto due parti? Ecco cosa dice la legge.
Il tema della validità ed efficacia della pattuizione di una provvigione a favore di un soggetto che mette in contatto due parti contrattuali è stato nuovamente sottoposto al vaglio della Corte Suprema.
Si è discusso se la pattuizione a favore di un soggetto, che si pone quale mediatore tra due contraenti, in posizione di terzietà tra le parti messe in contatto, il quale non è iscritto nell’elenco di cui all’art. della legge n. 39/1989, si valida e quindi ad essa si possa applicare anche ai procacciatori d’affari o mediatori atipici, atteso che questi essendo in stretto rapporto di mandato con il cliente, non si porrebbero in posizione di terzietà tra i soggetti intermediari e, dunque, non vi sarebbe ragione di estendere anche a loro le stesse sanzioni e precetti normativi.
Sul punto vi sono due orientamenti opposti, uno afferma che la disciplina di cui alla legge 39/1989 non possa applicarsi alla mediazione atipica, con particolare riferimento al procacciatore d’affari, per l’ontologica differenza tra le due figure, rinvenuta nella posizione di terzietà tipica del mediatore, a differenza del rapporto che lega il procacciatore al cliente proponente (Cass. 19066/2006; Cass. 7332/20099; l’altro afferma invece che, nonostante la diversità delle due figure, sarebbe comunque identificabile un nucleo comune rappresentato dalla interposizione tra più soggetti al fine di metterli in contatto per la conclusione di un affare (Cass. 4422/2009; Cass. 16147/2010; Cass. 15743/2011; Cass. 762/2014), che giustifica l’applicabilità della sanzione della perdita della provvigione.
Il più risalente indirizzo è diretto a preservare la stretta interpretazione del dato normativo, al fine di non lasciare senza compenso un’attività che è stata comunque svolta a beneficio del preponente, mentre il più recente orientamento tende ad attrarre nell’orbita della mediazione tipica anche le figure ad essa eccentriche al fine di combattere l’abusivismo e lo svolgimento di attività da parte di soggetti professionalmente non qualificati (Cass. 13184/2007).
Alle ipotesi di procacciamento d’affari si applica la disciplina della mediazione, la quale prevede l’invalidità del contratto stipulato con un mediatore abusivo, che impedirebbe il sorgere del diritto al compenso, data l’incapacità giuridica dell’intermediario o la contrarietà del suo agire al rispetto della norma imperativa; secondo altro orientamento la mancata iscrizione farebbe solo venir meno il diritto alla provvigione, ma non la nullità del contratto ex art. 8, 2° comma, l. 39/1989, nei casi di recidiva e conseguente applicazione dell’art. 2231 c.c.
Alcuni dubbi sorgono poi in merito al diritto del procacciatore d’affari di ottenere il compenso per il lavoro svolto uno latere, affermato in sede eurounitaria per l’agente di commercio rispetto al principio della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi ex direttiva del Consiglio (CEE) n. 86/653/1986, non apparendo del tutto appagante, l’interpretazione di legittimità che, avuto riguardo alla nullità del negozio posto in essere dall’agente di mediazione sottolinea l’inesistenza di un contrasto con la citata Direttiva, argomentando che la stessa non osterebbe alla previsione da parte di una normativa nazionale della subordinazione della validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in apposito albo, la quale non si rivolgesse al mediatore nella sua posizione di terzietà rispetto alle parti, differenziandosi dall’agente di commercio, che attua invece una stabile collaborazione con altro imprenditore (Cass. 13184/2007; Cass. 22859/2007; Cass. 733.2/2009).
E’ dunque auspicabile un intervento della Cassazione a Sezioni Unite sul punto, ma anche sull’ulteriore questione attinente alla negazione al mediatore non iscritto nei ruoli e dunque anche per estensione al procacciatore d’affari, l’azione di ingiustificato arricchimento, sulla base della natura sanzionatoria della previsione di cui all’art. 8 dela l. 38/1989 (Cass. 4635/2002; Cass. 10205/2011), soluzione conforme all’applicazione dei presupposti di cui all’art. 2041 c.c.



