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Pubblicazione foto di un minore

Pubblicazione foto di un minore: sui media e stampa

In un caso in cui in un articolo pubblicato su alcune testate giornalistiche, era apparsa una minore ritratta insieme ad un noto calciatore che si era appositamente recato in ospedale per farle visita, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno subito dalla minore in stato vegetativo.
Tra l’interesse pubblico all’informazione e quello alla riservatezza e quindi tra il diritto all’informazione e quello della personalità prevale il secondo.
Inoltre il consenso alla diffusione della notizia non implica anche quello alla diffusione dell’immagine.
Il tema è quello del diritto all’immagine che non è espressamente contemplato dalla Costituzione ma esplicitamente tutelato dall’art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 della legge n. 663/1941 (legge sul diritto d’autore). Il diritto all’immagine si pone quale limite all’esercizio del diritto d’autore.

Pubblicazione foto di un minore.: il consenso e il rappresentante legale

Il ritratto/immagine di una persona non può essere esposto senza il consenso della persona ritratta. E’ evidente che il consenso del minore/incapace di agire, che non possono disporre della propria immagine, debba essere espresso dal rappresentante legale del minore/incapace di agire. Il consenso, che può essere dato in qualsiasi forma, può essere esplicito, tacito, implicito o per fatto concludente. Pertanto il consenso può essere desunto attraverso l’interpretazione del comportamento della persona ritratta.
L’art. 97 della legge 633/1941. stabilisce dei casi in cui il consenso della persona ritratta non è necessario poiché in considerazione del preminente interesse della collettività è giustificato il sacrificio del diritto del singolo.
Nel caso in cui non vi sia il consenso della persona ritratta l’immagine non può essere pubblicata in pregiudizio all’onore, reputazione e decoro della stessa.

Pubblicazione foto di un minore: uso non autorizzato

L’uso non autorizzato dell’immagine di una persona è illecito se ha come unico fine quello commerciale o di lucro.
Dunque le sembianze di una persona non possono essere esposte, riprodotte o messe in commercio contro la sua volontà, poiché la facoltà di apparire costituisce una manifestazione della libertà individuale, tutelata anche nel caso in cui la riproduzione/diffusione dell’immagine non arrechi pregiudizio all’onore/reputazione dell’interessato.
A maggior ragione nel caso di un minore coinvolto prevale assolutamente l’interesse primario alla riservatezza del medesimo.

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