ATTENUANTE SPECIALE PER LA PARTICOLARE TENUITÀ NEL REATO DI PECULATO.VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE.
Domanda:
Nel momento in cui la condotta del reato di peculato dovesse cagionare un danno, non lieve, ma di particolare tenuità, esso deve sempre applicarsi al caso di specie?
Risposta:
Vediamo i dettagli.
Reato di peculato – art. 314 c.p.
Occorre svolgere, preliminarmente, brevi cenni in ordine al reato di peculato, disciplinato dall’art. 314 c.p.
La norma predetta punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
Al secondo comma, la medesima norma prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, questa, dopo l’uso, sia stata immediatamente restituita.
Reato di peculato – si consuma nel momento stesso dell’appropriazione
L’elemento oggettivo del reato consiste nell’appropriazione del denaro o della cosa mobile e si realizza ogni qual volta l’agente cominci a comportarsi uti dominus nei confronti del bene, tramite l’inversione del titolo del possesso.
Giova precisare che trattasi di reato proprio, potendo essere commesso unicamente da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio, e istantaneo dal momento che si consuma nello stesso momento in cui vi è l’appropriazione del bene da parte dell’agente.
Reato di peculato – attenuante in caso di particolare tenuità del danno?
Passando allora a ciò ci interessa, ci si chiede se, nel momento in cui il danno fosse di particolare tenuità, possa applicarsi sempre l’attenuante di cui all’art. 323-bis c.p.
Per la sua sussistenza non assumono rilievo solo le conseguenze patrimoniali della condotta criminosa, ma la verifica delle particolari modalità e circostanze dell’azione.
Sul punto, la Suprema Corte ha infatti precisato che “in tema di peculato, l’attenuante speciale, ex art. 323-bis c.p., ricorre per i fatti di particolare tenuità, che presentino una gravità contenuta nella loro globalità. Per determinare ciò, si deve considerare ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento che ha determinato” (Cass. pen., sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 7512).
In difetto, si rileva che potrebbe configurarsi allora l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p.; invero, tale circostanza prevede una diminuzione di pena nell’ipotesi in cui, il soggetto agente, nei delitti contro il patrimonio, abbia cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità.



