Rimproverare un alunno è reato?
RIMPROVERARE UN ALUNNO È REATO? VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE.
Domanda:
Le espressioni offensive e denigratorie utilizzate da un’insegnante per rimproverare un alunno costituisce reato?
Risposta:
Si, ma solo in alcuni casi.
Rimproverare un alunno è reato? – art. 571 c.p.
Purtroppo, è capito a tutti di essere stati rimproverati a scuola per diversi motivi, come, per esempio, per aver chiacchierato con i propri compagni, per non aver svolto i compiti assegnati, ovvero per altre diverse ragioni. Vi è un limite a queste “ramanzine?
Sul punto, al fine di verificare se la condotta dell’insegnante configuri un reato penale, occorre procedere ad esaminare la fattispecie criminosa di cui all’art. 571 c.p.
Tale norma, rubricata “Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina”, prevede che “chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercitazione di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi”.
Il comma 2 inasprisce il trattamento sanzionatorio se dall’azione criminosa derivi una lezione personale; in caso di morte della vittima si applica la reclusione da tre a otto anni.
Rimproverare un alunno è reato? – Pericoli per la salute
Per quanto concerne la nozione di malattia nel corso o nella mente, la stessa è più ampia di quella rilevante ai fini del reato di lesioni personali, estendendosi sino a comprendere ogni conseguenza idonea ad incidere sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d’ansia all’insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, esso è rappresentato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di realizzare la condotta suespota, a prescindere dal fine eventualmente perseguito dall’agente.
Rimproverare un alunno è reato? – Abuso dei mezzi di correzione
Nella vicenda in oggetto, allora deve ritenersi responsabile l’insegnante che, coscientemente e volontariamente, mediante insulti e espressioni denigratorie poste in essere nei confronti degli alunni, a lei affidate per ragioni di educazione, ha abusato dei mezzi di correzione.
In conclusione. In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione, sez. V con sent. n. 47543, del 16 luglio 2015, ha precisato infatti che “integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell’insegnante che umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui personalità”.



